Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17188 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. II, 14/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20503/2019 R.G. proposto da:

I.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Mazzarino, alla via Bivona, n.

37, presso lo studio dell’avvocato Antonino Ficarra, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2018 della Corte d’Appello di

Caltanissetta;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15.2.2017 il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso con cui I.F. aveva chiesto il riconoscimento dello status di “rifugiato” ed, ulteriormente, il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Avverso tale ordinanza I.F. proponeva appello.

Resistevano il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caltanissetta.

3. Con sentenza n. 782/2018 la Corte di Caltanissetta rigettava il gravame.

3.1. Esplicitava la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Esplicitava segnatamente che le dichiarazioni rese dall’appellante, con riferimento alle ragioni – ovvero al timore di esser ucciso dal gruppo dei (OMISSIS), che, a seguito della denuncia porta dal medesimo appellante all’autorità di polizia, aveva subito l’arresto di quattro suoi esponenti – per le quali aveva lasciato il Pakistan, suo paese d’origine, risultavano generiche, incongrue e quindi inattendibili.

Esplicitava che neppure si configuravano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Esplicitava segnatamente che non si aveva riscontro, alla stregua del report pubblicato da EASO nell’ottobre del 2018, con riferimento al luogo di provenienza, (OMISSIS), dell’appellante, ricompreso nel distretto del (OMISSIS), dell’esistenza di situazioni di conflitto armato di gravità tale da esporre a rischio la vita e l’incolumità dell’appellante in ipotesi di rimpatrio.

Esplicitava infine che non si configuravano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso I.F.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3, lett. A), della C.E.D.U., art. 14, comma 3, lett. A), del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell’art. 132 c.p.c..

Deduce che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può reputarsi operante con riferimento allo straniero.

Deduce inoltre che la decisione della commissione territoriale e parimenti “il decreto impugnato” (così ricorso, pag. 4) non sono stati tradotti nella sua lingua; che pertanto le pronunce anzidette, siccome incomprensibili, sono di fatto prive di motivazione.

Prospetta infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost..

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c. e segg., artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32.

Deduce che ha reso dichiarazioni circostanziate e coerenti; che la corte di merito non le ha correttamente valutate.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32.

Deduce che ha errato la corte distrettuale a disconoscere la protezione sussidiaria.

Deduce in particolare che in dipendenza della situazione socio – politica esistente nella regione di sua provenienza, il Punjab, sarebbe, in ipotesi di rimpatrio, fortemente esposto a rischi di trattamenti inumani e degradanti, a rischi per la sua vita e la sua incolumità personale.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c. e segg., artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e dell’art. 3 della C.E.D.U..

Deduce che ha errato la corte territoriale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che il suo rimpatrio comporterebbe degradazione della sua condizione economica e sociale, oltre che psicologica; che invero in Pakistan gli elementari diritti della persona, ovvero il diritto alla salute ed alla alimentazione, sono del tutto inesistenti.

Deduce inoltre che gli obblighi costituzionali di solidarietà ed internazionali dello Stato italiano avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Deduce infine che è appieno integrato in Italia, giacchè lavora con un contratto a tempo indeterminato, e che manca dal suo paese oramai da molti anni, sicchè, in ipotesi di rimpatrio, sarebbe costretto ad un nuovo inserimento sociale.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2.

Deduce che la corte nissena ha erroneamente reputato non genuina la documentazione prodotta.

Deduce che alla stregua della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese ha assolto ogni onere probatorio.

Deduce che ben avrebbe potuto la corte siciliana riscontrare l’autenticità della documentazione prodotta presso le competenti autorità pakistane.

10. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

11. Il primo mezzo, in verità, veicola una questione del tutto nuova, giacchè la sentenza della corte d’appello non ne fornisce alcun riflesso.

Sovviene quindi l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).

A rigore dunque, in dipendenza del silenzio in parte qua dell’impugnata statuizione, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare un’omissione di pronuncia.

12. In ogni caso la censura è del tutto ingiustificata.

Invero il ricorrente, a supporto delle ragioni di censura veicolate dal quarto motivo di ricorso, ha addotto che parla l’italiano (cfr. ricorso, pag. 13). E d’altronde l’impugnata sentenza riferisce che il ricorrente ha raggiunto in Italia “un certo grado di integrazione” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidentemente, in questi termini, a nulla vale prospettare che la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può reputarsi operante per lo straniero; a nulla vale prospettare che sia la decisione della commissione territoriale sia “il decreto impugnato” (così ricorso, pag. 4) sarebbero del tutto privi di motivazione, siccome non tradotti nella lingua del ricorrente e quindi incomprensibili.

Cosicchè neppure viene in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7385; Cass. (ord.) 15.5.2019, n. 13086).

Evidentemente, nei medesimi suesposti termini, non ha valenza alcuna, id est è del tutto irrilevante, la quaestio legitimitatis dell’art. 122 c.p.c., che il ricorrente prefigura con il passaggio finale del motivo di ricorso in esame (cfr., peraltro, Cass. 21.11.2018, n. 30105, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 (vigente “ratione temporis”), D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702 bis c.p.c., nonchè della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, in relazione agli artt. 3,24 e 10 Cost., ed all’art. 6 C.E.D.U., per le diverse conseguenze derivanti dalla mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale rispetto a quelle derivanti dalla mancata traduzione del decreto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, poichè, nel primo caso, il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, oggi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis – che richiede una statuizione di merito in ordine alla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale, senza prevedere una decisione di mero annullamento del provvedimento negativo della Commissione territoriale – si giustifica poichè la rimozione di tale atto non è idonea ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale del richiedente protezione, mentre, nel secondo caso, l’annullamento del provvedimento di espulsione di per sè ripristina il diritto sostanziale dell’espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto ponendo termine al processo; è, inoltre, infondato il richiamo all’art. 24 Cost. e art. 6 C.E.D.U. poichè il diritto ad un equo processo risulta garantito pienamente, al pari di quello dell’espellendo, mediante la possibilità per il richiedente di adire il giudice e così dispiegare compiutamente ogni sua difesa nell’ambito del processo).

13. Il secondo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento.

14. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

15. Su tale scorta, nel segno della novella formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ed, evidentemente, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto la corte di merito ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare la corte ha – tra l’altro – non solo posto in risalto che del tutto incongrua era la circostanza per cui i talebani avessero ucciso un collega del ricorrente, benchè il collega non avesse fornito alcuna informazione all’autorità di polizia, ma ha specificato che il ricorrente non era stato in grado di “aggiungere alcun particolare in merito all’uccisione del padre e al ferimento della madre posto che ha riferito di aver parlato con la madre subito dopo l’attentato” (così sentenza d’appello, pag. 5).

D’altro canto il ricorrente indiscutibilmente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“perchè sarebbe contraddittorio essere perseguitato dal proprio gruppo etnico – religioso?”: così ricorso, pag. 6).

16. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; altresì, che, in relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794, secondo cui, in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di “rifugiato”, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte della corte distrettuale, dei poteri istruttori officiosi.

Cosicchè a nulla vale dedurre che ben avrebbero potuto i giudici del merito acquisire gli atti del processo penale pakistano (cfr. ricorso, pag. 7).

17. Il terzo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.

18. Il terzo mezzo di impugnazione si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il motivo in disamina il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso ai fini del concreto riscontro dell’ipotesi di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: (…); c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Del resto questa Corte spiega che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

19. Su tale scorta gli asseriti vizi motivazionali che il terzo motivo di ricorso veicola, sono evidentemente da vagliare, oltre che nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite.

20. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte nissena ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte ha ulteriormente specificato che “secondo una relazione dell’ICG del maggio 2016 solo nel sud della provincia sono presenti reti militari ed estremisti in grado di programmare e condurre attentati terroristici”: così sentenza d’appello, pag. 7).

D’altro canto la corte siciliana ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi in astratto prefigurata del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

21. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge, in parte qua, il dictum del tribunale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

22. D’altronde il ricorrente adduce che “il crescente fenomeno della guerra di religione e la corruzione del sistema di polizia rendono esposto il ricorrente alla propria incolumità in caso di rimpatrio” (così ricorso, pag. 9); che i rapporti più recenti – in verità, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, depositati contestualmente al ricorso per cassazione (cfr. ricorso, pag. 10), quindi in spregio al disposto dell’art. 372 c.p.c. – “dimostrano che la presenza terroristica continua a provocare vittime tra i civili” (così ricorso, pag. 11).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

23. Il quarto motivo di ricorso è fondato e va accolto.

24. Questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza; Cass. sez. un. 13.11.2019, n. 29459, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato).

25. A sua volta la corte d’appello, in ordine all’invocata protezione umanitaria ed ai fini della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente postulata dai surriferiti insegnamenti, ha, per un verso, dato atto che I.F., alla stregua dell’attività lavorativa all’uopo documentata, ha raggiunto in Italia “un certo grado di integrazione”, “un significativo radicamento” (così sentenza d’appello, pagg. 7 – 8); ha, per altro verso, assunto che la complessiva inattendibilità delle sue dichiarazioni non dava “adeguata contezza di uno sradicamento parimenti significativo dal territorio di origine” (così sentenza d’appello, pag. 8), di guisa che potesse a giusta ragione profilarsi una condizione di specifica vulnerabilità in ipotesi di suo rimpatrio a distanza di anni dall’allontanamento dal suo paese d’origine.

26. Evidentemente nei termini suesposti la corte di merito ha in maniera riduttiva atteso alla debita valutazione comparativa ovvero, più esattamente, l’ha di fatto elusa alla stregua, sic et simpliciter, dell’affermata inattendibilità delle dichiarazioni rese da I.F..

Viceversa la corte distrettuale, se del caso alla luce della documentazione del cui omesso esame il ricorrente si duole con il quinto motivo, avrebbe dovuto far luogo al giudizio comparativo della situazione soggettiva e oggettiva dell’appellante – onde escludere il suo sopravvenuto sradicamento dal paese d’origine, sì che in ipotesi di suo rimpatrio non venga a trovarsi in condizioni di specifica vulnerabilità – ad ampio spettro, esplicitando e vagliando puntualmente gli esiti processuali idonei a dar conto dell’eventuale perdurante integrazione dell’appellante nel tessuto socio – economico e culturale della sua terra d’origine.

27. Il buon esito del quarto motivo di ricorso in ogni caso assorbe la disamina del quinto motivo di ricorso.

28. In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 782/2018 della Corte d’Appello di Caltanissetta va – nei limiti dell’accolto motivo – cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

29. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 13079/2019, 4455/2018 e 29459/2019 dapprima citati.

30. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il quarto motivo di ricorso;

cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza n. 782/2018 della Corte d’Appello di Caltanissetta e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso nell’accoglimento del quarto;

rigetta il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA