Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17188 del 12/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.12/07/2017), n. 17188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4476/2016 proposto da:
BUSINESS PARTNER ITALIA CONSORTILE SPA, in procuratori, procuratrice
della VELA HOME SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO L.M., socia illimitatamente responsabile della
fallita “SCATOLIFICIO ADRIATICO di CURCI SNC, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20,
presso lo studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIA BALDASSARRE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 706/2015 del TRIBUNALE di TRANI,
depositata il 07/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trani ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) – L.M., ribadendo l’esclusione di un credito derivante da un mutuo azionato dalla Vela Home srl e, per essa, dalla procuratrice Business Partner Consortile spa. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione; ha resistito il Fallimento con controricorso.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che incombesse al curatore di fornire la prova dell’estinzione del mutuo (il cui titolo era provato), è inammissibile: la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’insinuazione di un credito fondiario al passivo del fallimento, il creditore è tenuto a fornire la prova, oltre che dell’esistenza del titolo e della sua anteriorità al fallimento, della disciplina dell’ammortamento (Cass. n. 16214/2015). Infatti, l’anticipato scioglimento del contratto di mutuo comporta l’esigenza della rideterminazione del credito e l’obbligo di rendiconto della banca. Inoltre, la Vela Home non ha indicato l’entità del credito fondiario residuo da insinuare al passivo.
Il secondo motivo è inammissibile: la censura è rivolta avverso un’argomentazione motivazionale (circa la mancata richiesta di ammissione di una c.t.u.) svolta ad abundantiam e priva di influenza sul dispositivo della stessa (Cass. n. 22380/2014), essendo la domanda stata rigettata per mancanza di prova del credito e non per mancata richiesta di c.t.u..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017