Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17187 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13579-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

LA ROCCA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8176/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2016 R.G.N. 1144/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello, nei confronti di L.R.A.M., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8157/2015, depositata il 20.10.2015, rappresentando che la L.R. aveva chiesto al medesimo Tribunale, in via monitoria, di ingiungere alla predetta società il pagamento della somma di Euro 930,72 per il premio annuo relativo al 2014 – dovuto in virtù della sentenza n. 25884/2009 del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata stabilita “la permanenza del rapporto di lavoro” tra la stessa L.R. e la Telecom Italia S.p.A. – che quest’ultima non ha provveduto a corrispondere; che il predetto Tribunale, con decreto n. 2287/2014, ha ingiunto alla società datrice di versare tale somma, oltre accessori e spese della procedura monitoria;

che avverso il detto decreto ingiuntivo la società ha proposto opposizione, respinta con la pronunzia oggetto del presente giudizio, depositata il 12.12.2016 dalla Corte territoriale di Napoli che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che “è agli atti la decisione che ha statuito il diritto della dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società Telecom Italia S.p.A., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo rapporto di lavoro; non risulta che la L.R. abbia percepito redditi da portare in detrazione rispetto a quanto dovuto dalla Telecom Italia S.p.A., a parte l’indennità di mobilità”; che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando due motivi, cui resiste con controricorso L.R.A.M.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., “nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che gli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere dalla L.R., nei confronti del cessionario del ramo d’azienda, siano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra la lavoratrice ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con Telecom Italia S.p.A., in conseguenza dell’accertamento compiuto sulla nullità della cessione”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c., nella parte in cui nella sentenza impugnata non sono state detratte, da quanto dovuto alla parte resistente, le somme alla stessa spettanti per effetto della sentenza n. 1965/2014 del 13.2.2014, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata ordinata la reintegrazione, L. n. 300 del 1970, ex art. 18 della L.R. nel posto di lavoro alle dipendenze di Ceva Logistics e quest’ultima era stata condannata al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra, nonchè le somme derivanti dall’esercizio dell’opzione sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro; pertanto, a parere della Telecom Italia S.p.A., “nessun danno differenziale residuava nel caso di specie, posto che altro titolo giudiziario (nello specifico, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1965/2014), in relazione al medesimo periodo oggetto della presente causa, aveva già statuito per il diritto alle retribuzioni della L.R.”, e rilevando, inoltre, non il fatto che la lavoratrice avesse effettivamente percepito o meno dette somme, ma che sussistesse altro risarcimento, giudizialmente accertato e perciò coercibile, per voci di credito incompatibili con l’attuale domanda;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, è da premettere che, con la sentenza della Suprema Corte n. 18559/2014, era stato respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Napoli che, confermando la decisione di prima istanza n. 25884/2009, aveva dichiarato inefficace il contratto di cessione del ramo di azienda costituito dalla c.d. Domestic Wireline, ai sensi dell’art. 2112 c.c., dalla Telecom Italia S.p.A. alla TNT Logistics Italia S.r.l.. Pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, a seguito di tale decisione attinente alla “ricostituzione del rapporto di lavoro tra Telecom Italia S.p.A. e L.R.A.M.”, a nulla rilevano fatti estranei – quali le vicende intercorse tra la lavoratrice e la cessionaria – a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente Telecom Italia S.p.A. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l’art. 2112 c.c. e che la L.R. non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1406 c.c.;

che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria e la lavoratrice è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest’ultima aveva con Telecom Italia S.p.A., perchè, se si ritenesse l’unicità del rapporto, come pretende la parte appellante, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l’avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 2112 c.c. o dall’art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014); nè l’esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo), da parte della lavoratrice ceduta in base ad una cessione legale illegittima, integra un comportamento concludente finalizzato alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con la società cedente, poichè la riferibilità anche a quest’ultima dell’esercizio dell’opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa legale, ex art. 2112 c.c., o negoziale, ex art. 1406 c.c. (v., tra le molte, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019; 17736/2016; 13483/2014), che, nel caso di cui si tratta, per quanto osservato, non sussiste;

che il secondo motivo non è fondato, in quanto, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 – relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore – ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di “diritto vivente” dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente – come nella fattispecie – la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perchè, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento, poichè, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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