Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17187 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. II, 14/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19351/2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BERETTI,

presso il cui studio a Reggio Emilia, via Malta 7, elettivamente

domicilia, per procura speciale in data 16/5/2019 in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 2262/2019 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositato

il 13/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/2/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento, notificatogli il 3/1/2018, con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di Bologna, con decreto del 13/5/2019, ha rigettato il ricorso.

D.A., con ricorso notificato in data 12/6/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 14/5/2019.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 13, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alle autorità fossero inattendibili.

1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha violato il principio per cui, ai fini della valutazione della credibilità del richiedente, il giudice deve procedere ad un esame globale e complessivo del racconto e degli aspetti personali dello stesso, svolgendo un’analisi esente da preconcetti, speculazioni, intuizioni o congetture, stereotipi o sensazioni soggettive.

1.3. Il tribunale, in effetti, ha proseguito il ricorrente, non ha considerato che le riposte fornite dal richiedente sono state del tutto lineari, logicamente plausibili e intrinsecamente concordi in quanto riconducibili ad un unico nucleo rimasto invariato nelle diverse sedi.

1.4. Il richiedente, del resto, aveva reso dichiarazioni coerenti rispetto alla situazione oggettiva del suo Paese d’origine, caratterizzata dalla sottoposizione degli individui appartenenti ai ceti più poveri della popolazione a vere e proprie condizioni di schiavitù, dall’usura applicata ai debiti contratti da questi ultimi, dall’inaffidabilità delle forze di polizia e giudiziarie, dalla corruzione dei funzionari statali e dalla violenza e dagli abusi commessi dagli stessi nella totale impunità.

1.5. Nessuna di tali evidenze, tuttavia, ha concluso il ricorrente, è stata indagata dal tribunale, il quale, pertanto, ha violato le disposizioni che disciplinano l’esame della domanda di protezione internazionale, imponendo il rispetto dei principi di attiva cooperazione istruttoria e di imparzialità.

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta con la ratio della decisione impugnata: la quale, in effetti, pur avendo affermato che le circostanze riferite dal richiedente sono rimaste assolutamente generiche, non ha affatto ritenuto che il racconto svolto dal richiedente non fosse credibile, considerando, anzi, plausibile la vicenda dallo stesso narrata. Il tribunale, piuttosto, e più radicalmente, ha ritenuto che tale vicenda non rientri in alcuna delle fattispecie previste dall’ordinamento in materia di protezione internazionale.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse prospettato pericoli per la propria persona ma soltanto problemi economici.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che il richiedente aveva riferito di non aver restituito un debito contratto a tassi usurari e del conseguente rischio, in caso di rientro in patria, di trovarsi, a causa della corruzione delle autorità amministrative e giudiziarie e dello status di estrema povertà in cui versa il suo nucleo familiare, in una condizione di effettiva schiavitù e di essere, così, esposto a violenza fisica o psichica in ogni ambito della propria vita familiare, lavorativa e sociale.

4.1. Il motivo è infondato. Il tribunale, invero, ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente, pur essendo plausibile, non rientrasse in alcuna delle fattispecie previste dall’ordinamento giuridico italiano in materia di protezione internazionale. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che il ricorrente aveva riferito di aver timore, in caso di ritorno nel Paese d’origine, di non riuscire a mantenere sè stesso e la sua famiglia, e di aver, quindi, prospettato non pericoli per la propria persona ma soltanto “problemi economici”, per cui, secondo il tribunale, “non ricorre alcuna ipotesi di fondato timore di subire, in caso di rientro in patria, atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

4.2. La decisione assunta dal giudice di merito, nei termini appena descritti, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente. Questa Corte, in effetti, ha avuto già modo di affermare che il riconoscimento dello status di rifugiato richiede il fondato timore (nella specie, al contrario, non dedotto) di atti di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate dal richiedente (Cass. n. 30969 del 2019).

5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse il diritto alla protezione sussidiaria di cui al cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. b).

5.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la protezione sussidiaria dev’essere accordata al soggetto che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Tale danno, in particolare, può consistere, a norma del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. b), nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante.

5.3. Nel caso in esame, ha proseguito il ricorrente, sussiste il pericolo concreto, grave ed effettivo che il richiedente, in caso di rimpatrio, subisca direttamente e personalmente ripercussioni fisiche e psichiche e di essere, dunque, esposto a trattamenti inumani e degradanti. Le relazioni degli organismi internazionali, in effetti, sono concordi nell’affermare che in Bangladesh i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà estrema non possono ricevere alcuna tutela nè garanzia da parte delle forze di polizia denunciando i soprusi e le violenze subite.

5.4. Il tribunale, quindi, nel negare la protezione sussidiaria, ha del tutto omesso l’analisi circa i fattori individuali del richiedente e generali relativi al Paese di provenienza.

6. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, in effetti, ha espressamente escluso che il richiedente avesse allegato il pericolo di subire un danno grave riconducibile alle ipotesi previste (tra l’altro) dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e non ha, quindi, trattato la questione relativa alla sussistenza, o meno, dei presupposti richiesti da tale norma. Ed è noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente, Cass. n. 20694 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, onde evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, dando così modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

7.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse il diritto alla protezione umanitaria.

7.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la situazione personale del richiedente, una volta correlata alla complessiva realtà socioeconomica, politica e di sicurezza del paese di provenienza, si caratterizza per un profilo di vulnerabilità tale che, in caso di rientro in Patria, è messa a rischio la sua stessa vita.

7.3. L’inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano, dimostrato dall’attività lavorativa che lo stesso ha svolta per tutto il 2019 e l’inizio del 2019, testimonia, ha aggiunto il ricorrente, l’effettiva ed incolmabile sproporzione tra il contesto di vita in Italia e quello del Paese d’origine nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

8.1. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1., come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ovvero del diritto d’asilo in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il richiedente non avesse il diritto alla protezione umanitaria.

8.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che l’abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha determinato l’espansione dell’art. 10 Cost., comma 3 e, di conseguenza, l’ambito di diretta attuazione del diritto di asilo costituzionalmente riconosciuto.

9.1. Il quarto motivo è infondato, con assorbimento del quinto.

9.2. Intanto, va preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 2019, hanno affermato il principio per cui la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, sopprimendo l’istituto della protezione umanitaria, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella in esame, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali, pertanto, devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

9.3. La censura è, nel merito, infondata. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che non sono emerse situazioni di particolare vulnerabilità del richiedente, cittadino di ventisette anni che ha mantenuto nel suo paese d’origine stabili ed effettivi punti di riferimento, non essendo a tal fine sufficiente nè lo svolgimento di attività lavorativa nè la frequentazione di corsi. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto, non avendo il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

10. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

11. Nulla per le spese di lite, non avendo il ministero resistente svolto alcuna attività difensiva.

12. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

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