Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17187 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14154-2015 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE TAVERNA, 76, presso lo studio dell’avvocato ELENA CAPRIATI,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato UGO FERRINI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento n. 36/2015 del TRIBUNALE di VERONA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Verona, con decreto in data 5 maggio 2015, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) sas (OMISSIS), nel quale un credito della Cassa di Risparmio di Bolzano derivante da mutuo fondiario era stato ammesso in chirografo anzichè in privilegio ed un ulteriore credito era stato escluso; ha condannato l’opponente alle spese. Ad avviso del Tribunale, il primo credito era stato escluso per errore materiale che però era stato emendato su istanza del curatore con Decreto del 28 luglio 2014; il secondo credito era stato poi ammesso a seguito di istanza di insinuazione tardiva della banca.

Avverso questo decreto la Cassa di Risparmio di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato sulle proprie conclusioni a verbale d’udienza del 14 novembre 2014 e in comparsa conclusionale, con le quali aveva chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e di condannare il Fallimento alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91, 100 e 112 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale considerato che il ricorso in opposizione allo stato passivo era stato notificato dalla Cassa, con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, in data 3 settembre 2014, cioè prima che il curatore avesse comunicato l’intervenuta correzione di errore materiale da parte del giudice delegato.

Con il terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione, per avere ritenuto la soccombenza della Cassa ed averla condannata alle spese, anzichè condannare il Fallimento virtualmente soccombente o compensarle, anche in conseguenza dell’implicito rigetto della domanda del Fallimento ex art. 96 c.p.c..

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Si deve premettere, da un lato, che l’interesse della ricorrente ad impugnare il decreto del Tribunale attiene esclusivamente al governo delle spese che sono state poste a suo carico e, dall’altro, che il tribunale ha sostanzialmente riconosciuto in motivazione la cessazione della materia del contendere, non rilevando la formula finale di rigetto, la quale non incide negativamente sugli interessi della Cassa che riguardano, come detto, il governo delle spese.

Tanto premesso, è necessario evidenziare che: in data 16 giugno 2014 il curatore ha notificato il decreto attestante la definitività dello stato passivo; in data 4 luglio 2014 la Cassa di Risparmio ha depositato il ricorso in opposizione allo stato passivo; in data 28 luglio 2014 il giudice delegato ha disposto la correzione dello stato passivo nel senso indicato dall’opponente; tuttavia essa ha ugualmente notificato il ricorso, in data 3 settembre 2014, avverso lo stato passivo già corretto.

La tesi secondo la quale la Cassa solo successivamente sarebbe venuta a conoscenza dell’intervenuta correzione è rimasta priva di riscontri, non essendo fondata su specifiche indicazioni (richieste dall’art. 366 c.p.c., n. 6, a pena di inammissibilità) circa le modalità e la data della comunicazione del decreto di correzione e tenuto conto della mancata produzione della relata (a pena di improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Inoltre, la ricorrente non ha censurato la ratio decidendi con la quale il tribunale ha implicitamente e ulteriormente giustificato la decisione relativa alla soccombenza virtuale, riferendo dell’ammissione del secondo credito solo a seguito di istanza di insinuazione tardiva.

Nè infine è ammissibile la doglianza di mancata compensazione delle spese, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. un., n. 14989/2005).

Ciò consente di ritenere che la decisione impugnata, avendo riconosciuto in sostanza la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, regolato le spese secondo la soccombenza virtuale, si sottragga alle censure svolte in ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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