Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17187 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17187 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 4935-2011 proposto da:
LELI ANDREA LLENDR67L09524 elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA A.DEPRETIS 86, presso lo studio
dell’avvocato GIANGIACOMO VINCENZO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato STABILE GIOVANNA
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2012
6953

TAIS

ADELINA (TSADLN68T64A9524

domiciliata

in ROMA,

elettivamente

PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORAN
FRANCESCO giusta procura

speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 11/07/2013

- ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 11/2009 della CORTE D’APPELLO
S-1~
di VAELNIAI SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 20/11/09,
depositata il 28/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

consiglio del 19/10/2012 dal Presidente Relatore Dott.

R.g. 4935/2011
Rilevato in fatto

che Andrea Leli ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a un unico motivo, avverso la sentenza in data 28 dicembre

Bolzano, con la quale, pronunciando la separazione dal
coniuge Adelina Tais, con addebito ad entrambi i coniugi, è
stato determinato il contributo per il mantenimento della
moglie a suo carico in

e

300,00 mensili;

che la Tais resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale affidato a cinque motivi;
che è stata depositata e comunicata relazione ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c.;
Ritenuto in diritto

che deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo
del ricorso incidentale con il quale si deduce
l’ultrapetizione perché, avendo il Leli chiesto la conferma
della sentenza di primo grado che non conteneva pronuncia di
addebitabilità alla moglie, la corte territoriale ha
dichiarato la separazione addebitabile ad entrambi i coniugi;

2009 della corte d’appello di Trento, sezione distaccata di

che, pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio, anche per le spese di questo giudizio alla sezione
distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento;
P.Q.M.

le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Trento,
sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – prima sezione.

la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per

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