Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17187 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. II, 10/08/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 10/08/2011), n.17187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. G.C. 5 novembre 2008, n. 78 e giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2008 del TRIBUNALE di LOCRI -Sezione

Distaccata di SIDERNO del 9.7.08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’articolo 200 C.d.S. (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

2. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola (OMISSIS) utilizzato.

Affermava, altresì, l’incompetenza degli agenti accertatoti sul tratto di strada in questione.

3. L’amministrazione ricorrente con cinque motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.L. 2002 n. 121, art. 4 degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., (2) anche in relazione agli artt. 384, 345 reg. esec. C.d.S., e (3) del D.M. Lavori Pubblici n. 2791 del 1989, nonchè (4) contraddittoria e/o insufficiente motivazione ed, infine, (5) violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12, comma 1(lett. e);

violazione L. n. 65 del 1986, art. 5; violazione L. n. 689 del 1981, art. 14. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. esec. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata.

Deduce, infine, la competenza degli agenti di polizia municipale ad accertare le violazioni alla circolazione avvenute all’interno del Comune, seppure su strada statale, che lo attraversi.

4. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il collegio ritiene che non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per la decisione in camera di consiglio del ricorso, apparendo opportuno un approfondimento in pubblica udienza della questione relativa alla competenza territoriale degli agenti accertatori.

PQM

La CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza (struttura).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA