Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17186 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.G.N., res.te a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 69/04/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 04, in data 30/05/2007, depositata
il 07 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
27 maggio 2010 dal Relatore Dott. Di Blasi Antonino;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE
Vittorio Eduardo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 20781/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione: 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 69/04/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 04, il 30.05.2007 e DEPOSITATA il 07 giugno 2007.
Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2- Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2003, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 con riferimento alle annualità d’imposta 1998 e 1999.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito formulato a conclusione dell’unico motivo può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia che la questione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di somme indebitamente versate, essendo materia sottratta alla disponibilità delle parti, – è rilevabile d’ufficio in appello, ed anche in sede di legittimità, salvo il giudicato o l’esigenza di accertamenti di fatto (Cass. n. 9952/2003, n. 10591/2002, n. 9940/2000, n. 13221/2004), sia pure che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data dei versamenti, e ciò anche per quelli eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento del versamento gli stessi non fossero dovuti (Cass. n. 1198/2005, n. 3084/2004, n. 9885/2003).
5 – Si ritiene, dunque, – tenuto conto che la CTR ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia per tardività, senza alcuna verifica dei dati fattuali – sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”. Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010