Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17186 del 12/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.12/07/2017), n. 17186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18529-2016 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore
fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELA ANDRESANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 402/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 22/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR della Lombardia in sede di rinvio, relativa alla non preclusività del cd. condono tombale, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 9 alla facoltà dell’ufficio di accertare i crediti esposti nelle dichiarazioni e ciò, sulla base del principio di diritto sancito dalla Cassazione, con sentenza n. 28328/13, censurando la sentenza impugnata per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il giudice del rinvio si sarebbe adeguato al principio di diritto del giudice di legittimità, secondo cui l’adesione al condono non impedisce all’amministrazione la verifica della legittimità della pretesa creditoria del contribuente, poichè, la Cassazione, in sede di giudizio di legittimità, avrebbe fatto riferimento a un credito IVA nella specie mai richiesto che avrebbe dovuto riferirsi alle operazioni inesistenti, mentre, nel giudizio si era sempre fatto riferimento da parte della società contribuente ad un diverso e distinto credito Irpef.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In ragione della natura del giudizio di rinvio, “aperto” quanto all’attività del giudice di merito e “chiuso” quanto all’attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito questi è pienamente libero nell’esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione; nè sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cass. n. 22885/15).
Nella specie, va evidenziato come il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso”, nel quale il principio di diritto sancito dalla Cassazione ha la forza di un giudicato la cui interpretazione è informata alla stregua degli atti normativi e non certo di quelli negoziali in genere, pertanto, nella specie, il giudice del rinvio si è correttamente uniformato al dictum impostogli dalla Corte di legittimità (v. Cass. n. 28328/13), non rilevando alcun fondamento alle doglianze della società contribuente, che le ha riproposte, ma inammissibilmente anche nella presente sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente ha pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
-2-
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017