Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17185 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

ricorso, dall’Avv. Villani Maurizio, elettivamente domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67 della Commissione Tributaria Regionale di

Bari – Sezione Staccata di Taranto n. 28, in data 12/04/2007,

depositata il 20 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE

Vittorio Eduardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 15537/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 67, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Taranto n. 28, il 12.04.2007 e DEPOSITATA il 20 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, negando il diritto al rimborso dell’Irap. 2- Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in due motivi, con il primo dei quali si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7.

Detto mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui sì chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, sia ostativa alla prosecuzione del giudizio volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – L’intimata Agenzia delle Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Al quesito formulato a conclusione del primo mezzo, deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006, SS. UU. N. 14828/2008).

5 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, devono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con il rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA