Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17184 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.M., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 25 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 11, in data 02/02/2007, depositata il 09 maggio

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE

Vittorio Eduardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 15513/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione: 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 11, il 02.02.2007 e depositata il 09 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo alla domanda di condono presentata dal contribuente, effetti preclusivi del rimborso.

2- Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per l’anno 1998, è affidato a tre mezzi, con cui si denuncia il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della decisione di appello e si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti posti a conclusione del primo e del terzo mezzo ed al vizio di motivazione prospettato con il secondo motivo, deve rispondersi, sia richiamando il principio secondo cui “Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercè valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. n. 14966/2007, n. 7671/1995, n. 4754/1990), sia pure il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto” (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007), 4 bis – La decisione impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado – la quale aveva accolto il ricorso del contribuente per insussistenza dei presupposti impositivi – dopo avere argomentato che il contribuente non aveva titolo al rimborso per avere presentato domanda di condono tombale, sembra, allora, aver fatto malgoverno di tali principi.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame e, quindi, attenendosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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