Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17184 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12249/2019 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagrazia

Stigliano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari depositato il 29 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 29 marzo 2019, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da A.M., cittadino del (OMISSIS).

Premesso che a sostegno della domanda il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese di origine per sfuggire ad una condizione di estrema povertà, il Tribunale ha escluso la configurabilità di una persecuzione per i motivi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 ritenendo pertanto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Pur riconoscendo che nel (OMISSIS) esiste una situazione di pericolo e disordine legata alle tensioni politiche tra il partito di governo e quelli di opposizione, fonte di violenti scontri tra i sostenitori delle due fazioni e di dure repressioni da parte delle forze dell’ordine, ha escluso anche la configurabilità della minaccia di un danno grave ed individuale, non essendo stata dimostrata l’appartenenza del ricorrente ad un gruppo politico di opposizione nè l’esistenza di uno stato di violenza indiscriminata coinvolgente l’intera popolazione. Ha ritenuto infine insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in considerazione della mancata allegazione di un’effettiva lesione di diritti fondamentali, non ricollegabile alla sola minore età del ricorrente, e della mancata dimostrazione di una specifica condizione di vulnerabilità personale, e reputando insufficiente, ai fini della prova dell’integrazione sociale, la mera allegazione della frequentazione di corsi di lingua e d’istruzione e della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo.

3. Avverso il predetto decreto l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 32, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere alla valutazione comparativa della situazione di povertà in cui egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio ed il livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, non avendo tenuto conto dei debiti contratti dalla sua famiglia per consentirgli di emigrare e dell’attività lavorativa da lui stabilmente svolta. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di valutare le informazioni relative al (OMISSIS), da cui risultano una grave situazione d’insicurezza alimentare, diffusa soprattutto nell’area meridionale ed orientale del Paese, le sanzioni cui vanno incontro i debitori inadempienti, le violenze e le minacce di cui si avvalgono i creditori per il recupero dei loro crediti e l’impossibilità per le classi meno abbienti di ottenere tutela dalle pubbliche autorità.

1.1. Il ricorso è infondato.

In tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato che la mera situazione di svantaggio economico o finanche di estrema povertà in cui il richiedente versava prima dell’allontanamento dal Paese di origine, e nella quale verrebbe nuovamente a trovarsi in caso di rimpatrio, non può considerarsi di per sè sufficiente a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non essendo configurabile a carico dello Stato italiano un obbligo di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello d’impedire l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (cfr. Cass., Sez. II, 10/09/2020, n. 18783; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3681). Per la concessione della protezione umanitaria, è infatti necessario l’accertamento di una condizione di vulnerabilità personale indipendente dal risvolto puramente economico, ovverosia di una situazione di grave violazione dei diritti umani, tale da ridurne l’esercizio al di sotto del nucleo essenziale costitutivo dello statuto della dignità personale, ai fini della quale può venire in considerazione anche la situazione economico-sociale del Paese di origine, purchè dalla stessa emerga uno stato di assoluta ed inemendabile povertà, dipendente da ragioni d’instabilità politica o da eventi naturali disastrosi, tale da impedire a determinati strati della popolazione o a particolari categorie di soggetti, cui appartiene anche il richiedente, di provvedere al proprio sostentamento (cfr. Cass., Sez. III, 25/09/2020, n. 16119; Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16119).

A tali principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si è correttamente attenuto il decreto impugnato, il quale, nel rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha posto in risalto l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente o di una situazione di grave violazione dei diritti umani, ritenendo per altro verso insufficiente, ai fini della dimostrazione del livello d’integrazione economico-sociale raggiunto in Italia, la mera allegazione della frequentazione di corsi di lingua o della prestazione di lavoro a tempo determinato. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio o per insussistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione: esso non può ritenersi efficacemente censurato, essendosi il ricorrente limitato a dolersi dell’omessa valutazione della propria condizione di minorenne all’epoca dell’espatrio e dell’attività lavorativa da lui svolta in Italia, già prese in considerazione da parte del Tribunale, nonchè delle circostanze che lo hanno indotto ad espatriare, non aventi carattere decisivo, in quanto consistenti nel suo stato di povertà personale e nelle condizioni generali del suo Paese di origine, come si è detto insufficienti ai fini del riconoscimento della protezione, in assenza dell’allegazione di gravi violazioni dei diritti umani direttamente incidenti sulla situazione del ricorrente.

2. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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