Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17184 del 14/08/2020
Cassazione civile sez. II, 14/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19781/2019 proposto da:
U.D., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE
DI ANCONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2909/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 10/12/2018;
udita la relazione nella causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. U.D., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 2909/2018, pubblicata il 10 dicembre 2018, che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 24 febbraio 2018 che aveva confermato la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Ancona, di diniego di ogni forma di protezione.
2. La Corte d’appello, che ha ritenuto non attendibile il racconto del richiedente, ha evidenziato che da tale racconto non emergevano fatti sui quali potesse fondarsi il timore di persecuzioni in danno del richiedente, sicchè non vi erano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
2.1. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte d’appello ha escluso che l’area di provenienza del richiedente fosse interessata da situazioni di conflitto armato, di terrorismo o comunque di violenza generalizzata tali da concretizzare il rischio di grave danno in caso di reimpatrio.
2.2. La Corte territoriale ha ritenuto, infine, insussistenti seri motivi di carattere umanitario sia sotto il profilo del concreto rischio per l’incolumità fisica del richiedente ovvero per la compressione dei suoi diritti fondamentali, sia con riferimento alla situazione soggettiva del richiedente, il quale non aveva allegato l’esistenza di una condizione di vulnerabilità.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in un motivo. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè omesso esame di un fatto decisivo e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la situazione esistente in Nigeria, venendo meno al dovere di svolgere attività istruttoria officiosa.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La Corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza avere accertato quale fosse la situazione dell’area di provenienza del richiedente al momento della decisione, sicchè la decisione di diniego risulta priva di giustificazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (ex plurimis, Cass. 24/05/2019, n. 14238; Cass. 26/04/2019, n. 11312; Cass. 25/07/2018, n. 19716; Cass. 28/06/2018, n. 17069).
3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020