Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17184 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13000-2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ELIO COCORULLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE VQUITILIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9478/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 14 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza n. 17468/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che non sussistevano i vizi formali della cartella esattoriale denunciati dal contribuente ed in particolare che la stessa era stata emessa in una fattispecie nella quale doveva affermarsi consentito il “controllo automatizzato” e la conseguente diretta iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, poichè la CIR ha espresso una motivazione meramente “apparente”.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01).

Orbene nel caso di specie la CIR non ha affatto chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto applicabile nel caso di specie le previsioni astratte di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 54 bis limitandosi, anodinamente, ad affermare che si è trattato di un mero controllo cartolare/riliquidatorio della dichiarazione fiscale (2008), peraltro contraddittoriamente poi – a suffragio di tale affermazione in fatto – facendo riferimento ad omissioni di una precedente dichiarazione (2006) e quindi, senza ulteriori chiarimenti in fatto, a “ritenute alla fonte non versate, disconosciute crediti di imposta inesistenti riveniente da precedenti dichiarazioni risultate omesse”. Risulta perciò non direttamente e chiaramente percepibile il percorso logico seguito dal giudice di appello, la cui decisione merita dunque cassazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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