Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17183 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.L. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/50/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 50, in data 09/02/2007, depositata

il 10 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE

Vittorio Eduardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 14689/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 24/50/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 50, il 09.02.2007 e DEPOSITATA il 10 aprile 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2- Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in due motivi, con il primo dei quali si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7.

Detto mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, sia ostativa alla prosecuzione del giudizio volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – Ad un tale quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

4 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, non possono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., del primo mezzo, assorbito il secondo.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che non essendo necessari altri accertamenti di fatto, per essere pacifica la circostanza della presentazione della domanda di condono, la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso; Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e pronunciando nel merito rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese del giudizio di legittimità e di merito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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