Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17183 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12936-2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ZUCCHIATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di

TRIESTE, depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto da B.S. avverso la sentenza n. 132/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che ne aveva a sua volta respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che le ragioni esposte dal primo giudice era condivisibili e quindi le richiamava integralmente avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873); più in generale che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01).

La sentenza impugnata rappresenta paradigmaticamente le fattispecie concrete evidenziate quali patologie motivazionali nei citati principi di diritto, posto che, dopo lunga e peraltro puntuale esposizione dello svolgimento e dell’oggetto del processo, nel primo e nel secondo grado, si limita a motivare come segue: “La Commissione, esaminata accuratamente la documentazione in atti, ritiene corretto e legittimo l’operato dell’Agenzia delle entrate di Pordenone e non meritevole di accoglimento l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 132/02/13 della CTP di Pordenone. Nel merito ritiene l’appello infondato in fatto ed in diritto ed ineccepibili le valutazioni del giudice di prime cure che conferma integralmente facendole proprie così che le stesse debbano considerarsi qui di seguito fedelmente trascritte”.

Non è dubbio che si tratti di un caso scolastico di “motivazione apparente”, quindi sostanzialmente mancante, secondo quanto categorizzato in detti principi di diritto ed in ogni caso ben al di sotto del “minimo costituzionale” imposto a tutte le sentenze (cfr. SU 8053/2014).

Non può certo sanare tale evidente vizio di legittimità il passaggio motivazionale evidenziato dall’Agenzia fiscale controricorrente, trattandosi di un mero, anodino, riferimento al contenuto dell’appello, sul quale peraltro la CTR non esprime alcuna specifica/intellegibile argomentazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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