Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17183 del 11/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17183 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 24276-2010 proposto da:
FERRARA
SILVIO (FRRSLV41P24G611X)
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3,
presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –
2012
6237
avverso l’ordinanza n. 19542/2010 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE dell’11.6.2010, depositata il
14/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2012 dal Presidente Relatore Dott.
Data pubblicazione: 11/07/2013
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS.
R.g. 24276/2010
Fatto e diritto
L’avv. Silvio Ferrara chiede la correzione dell’errore
materiale della sentenza n. 19542/2010 nella quale è stata
L’istanza è ammissibile
(cass. n. 16037/2010) e fondata
trattandosi di omissione meramente materiale.
P.Q.M.
dispone che nel dispositivo della sentenza n. 19542/2010 dopo
le parole “accessori di legge” siano inserite le parole “da
distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi
antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – prima sezione- il 28 settembre 2012.
omessa la distrazione delle spese in suo favore.