Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17182 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Costantino Morin

45, presso lo studio dell’avv. Piana Alessandra, rapp.to e difeso

dagli avv.ti Francesco e Gaetano Troiani, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Denza n. 20, presso lo

studio dell’avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rapp.to e difeso

dal primo giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 105/7/2008 depositata il 19/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.G. contro il Comune di San Benedetto del Tronto è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro le sentenze della CTP di Ascoli Piceno n. 41 e 42/7/2007 che avevano rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. 5232, ICI 2002 e 2003. Il ricorso proposto dal M. si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 3.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1.

Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2.

Con quinto motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. A. Le censure sono inammissibili in quanto i relativi quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con quarto motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione della sentenza nella parte in cui la CTR ha escluso l’immobile in questione tra quelli di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Le argomentazioni formulate dal ricorrente con la propria memoria non sopperiscono le deficienze sopra esposte.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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