Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17182 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17889/2019 R.G. proposto da:

H.M.C., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Francesca Varone, del Foro di Milano (con indirizzo PEC

francesca.varone.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma via dei portoghesi 12 presso l’avvocatura

generale dello Stato;

-intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1211/2019

depositata il 20/03/2019 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione H.M.C. con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7, 8 per avere la Corte di merito in sostanza ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente;

– il motivo è inammissibile;

– la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

– tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lèttura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) non avendo il giudice di seconde cure operato un esame approfondito e comparativo delle informazioni provenienti dal ricorrente;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS); denuncia anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento della protezione c.d. “umanitaria”;

– i due ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto frammentazione di una medesima censura, e sono fondati;

– il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;

– nel caso che ci occupa, il rimando – operato nel provvedimento impugnato – alla “situazione certamente critica del Paese di appartenenza dichiarata” (Ndr: testo originale non comprensibile) costituisce indicazione del tutto generica, non idonea a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito nella sua valutazione di tal situazione ed (Ndr: testo originale non comprensibile) e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull’attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, richiamato comma; nè altrove in motivazione è dato ritrovare riferimenti alle fonti di cui si è detto;

– pertanto, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA