Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17182 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12111-2016 proposto da:

CO.NI.INVEST S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARCHIUTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da CO.NI.INVEST srl avverso la sentenza n. 168/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007. La CIR osservava in particolare che le riprese fiscali portate nell’atto impositivo impugnato erano fondate, non essendo invece adeguate le contro prove offerte dalla società contribuente e specificamente quella costituita da una consulenza tecnica di parte, in quanto non asseverata con il giuramento. Il giudice di appello faceva poi anche specifico riferimento alla circostanza “indiziante” della coincidenza delle compagini societarie delle società venditrice (ricorrente) ed acquirente, che valorizzava al fine del giudizio di infondatezza del gravame con riguardo ad una delle tre operazioni di vendita (cessione di terreno edificabile).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 112 cod. proc. civ., poichè la CFR ha pedissequamente motivato per relationeni rispetto alla sentenza della CTR ed alle allegazioni difensive di appello dell’Agenzia fiscale, così non pronunciando sulle sue eccezioni meritali di opposizione alle riprese fiscali de quibus – aventi ad oggetto la vendita di due appartamenti e di un terreno edificabile – quali riproposte con il gravame.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

“In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

“La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648).

La sentenza impugnata esemplarmente collide con entrambi tali principi di diritto, poichè in parte, pedissequamente, trascrive la motivazione del primo giudice, in parte, altrettanto pedissequamente, trascrive un passaggio delle controdeduzioni di appello dell’Agenzia fiscale; peraltro nella sua motivazione non vi è alcuna diversa considerazione sulla materia del contendere come devoluta nel secondo grado di giudizio.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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