Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17181 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17641/2019 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Marco Grispo, (PEC pmarcogrispo.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 5557/2018

depositata il 11/12/2018 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione R.M. con atto affidato a un unico articolato motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte meneghina omesso ogni accertamento sulla sussistenza delle diverse condizioni poste a base della protezione c.d. “umanitaria”, in particolare la situazione socioeconomica e di sicurezza del (OMISSIS); omesso di rilevare ed esaminare la situazione della Libia, paese attraverso il quale il richiedente è transitato; non valutato adeguatamente il grado di inserimento nel contesto socio-lavorativo in Italia, nè la condizione di estrema povertà nella quale il ricorrente ricadrebbe in patria;

– il motivo, nelle sue complessive e prismatiche articolazioni, è inammissibile, come correttamente eccepito in controricorso;

– esso infatti è costruito come un intreccio di plurime censure, distese in ben 17 pagine e articolate in un solo motivo, la cui lettura ha l’effetto di sollecitare in concreto questa Corte a un riesame della vicenda nel merito, attività preclusa in questa sede di Legittimità;

– pertanto, il ricorso è inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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