Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17181 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17641/2019 R.G. proposto da:
M.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Marco Grispo, (PEC pmarcogrispo.ordineavvocatiroma.org);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 5557/2018
depositata il 11/12/2018 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione R.M. con atto affidato a un unico articolato motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte meneghina omesso ogni accertamento sulla sussistenza delle diverse condizioni poste a base della protezione c.d. “umanitaria”, in particolare la situazione socioeconomica e di sicurezza del (OMISSIS); omesso di rilevare ed esaminare la situazione della Libia, paese attraverso il quale il richiedente è transitato; non valutato adeguatamente il grado di inserimento nel contesto socio-lavorativo in Italia, nè la condizione di estrema povertà nella quale il ricorrente ricadrebbe in patria;
– il motivo, nelle sue complessive e prismatiche articolazioni, è inammissibile, come correttamente eccepito in controricorso;
– esso infatti è costruito come un intreccio di plurime censure, distese in ben 17 pagine e articolate in un solo motivo, la cui lettura ha l’effetto di sollecitare in concreto questa Corte a un riesame della vicenda nel merito, attività preclusa in questa sede di Legittimità;
– pertanto, il ricorso è inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021