Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17181 del 14/08/2020
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12254/2016 proposto da:
Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Arossa
Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Castellani Enrico, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Sirec Engineering S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 292,
presso lo studio dell’avvocato Baldi Francesco, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Taborelli Franco, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 437/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/02/2016;
udita la relazione della causi svolta nella Camera di consiglio del
16/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
E’ proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5 febbraio 2016, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 714/2011, condannando l’appellata alle spese di lite.
Si è difesa con controricorso l’intimata.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
RITENUTO
– che i motivi censurano:
1) violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha completamente omesso di esaminare la relativa eccezione formulata dalla società appellata;
2) violazione degli artt. 1298,1299 c.c. e art. 830 c.p.c., per avere la corte territoriale affermato l’avvenuta sospensione della mera esecutorietà del lodo, con riguardo alla pronuncia di condanna della odierna ricorrente, e la conseguente idoneità del medesimo a fondare altresì l’onere dell’imposta di registro esclusivamente in capo alla parte soccombente nel procedimento arbitrale, la Conserve Italia soc. coop. agricola: al contrario, una volta sospesa l’efficacia esecutiva del lodo, secondo il portato dell’art. 830 c.p.c., veniva meno anche l’onere esclusivo della soccombente a pagare l’imposta di registro, con applicazione conseguente del principio di solidarietà, di cui all’art. 1298 c.c.;
– che, come non è contestato fra le parti, il lodo arbitrale è divenuto definitivo, a seguito dalla pronuncia di questa Corte n. 1184 del 2020, con conseguente definitivo venir meno dell’effetto sospensivo prodotto ex art. 830 c.p.c., dall’ordinanza resa ai sensi di tale norma dalla corte d’appello di Milano il 23 dicembre 2008;
– che, a seguito della predetta rinunzia, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);
– che il complesso iter processuale della controversia tra le parti di impugnazione del lodo, come conclusa con la predetta decisione, dopo persino un intervento delle Sezioni unite, induce alla integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
– che, in ragione della intervenuta la rinuncia, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (fra le altre, Cass. n. 1577/2020; Cass. n. 1223/2020; Cass. n. 14782/2018; Cass. n. 10198/2018).
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto, con compensazione per intero fra le parti delle spese di lite.
Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020