Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17181 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11452-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLLA’

RUVOLO;

– ricorrente –

contro

D.P.M., C.D., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CENTRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE LISTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10477/2015 della COMAIISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da C.D. e D.P.M. avverso le sentenze nn. 42554256/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che ne aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la cartella di pagamento IRPIT ed altro 2007. La CFR osservava in particolare che la decisione impugnata doveva considerarsi erronea, poichè vi era discordanza tra le relate di notifica della cartella esattoriale impugnata rispettivamente in possesso dell’Agente della riscossione e dei contribuenti, dovendosi dare prevalenza a quest’ultime ed essendo la data di notifica da considerarsi in esse sostanzialmente assente, i ricorsi introduttivi del giudizio quindi erano da ritenersi ammissibili. Conseguentemente la CFR rilevava l’intervenuta decadenza dell’esercizio dell’azione esecutiva, essendo state le cartelle esattoriali de quibus notificate, secondo l’asserzione dello stesso Agente della riscossione, il 23 novembre 2012 ed essendo il termine decadenziale triennale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, comma 1, lett. a), scaduto il 31 dicembre 2011, trattandosi di controlli automatizzati relativi a dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2007 da presentarsi entro il 31 dicembre 2008.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agente della riscossione ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 poichè la CTR ha ritenuto la nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata a causa della mancanza di data nella copia notificata ai contribuenti.

La censura è fondata.

La CIR sul punto di merito della certezza della data di notificazione della cartella esattoriale impugnata, pregiudiziale a quello della determinazione della tempestività/ammissibilità dei ricorsi introduttivi della lite d’impugnazione della cartella medesima, ha ritenuto di dover applicare gli artt. 148 e 160 cod. proc. civ. e la relativa giurisprudenza di legittimità.

Consimile sussunzione peraltro non è previamente giustificata da un accertamento in fatto specifico in ordine all’effettiva tipologia della procedura notificatoria adottata. In particolare il giudice tributario di appello non ha previamente accertato se nel caso di specie si tratti di notifica fatta a mezzo posta per il tramite dell’ufficiale giudiziario e quindi integralmente soggetta alle forme previste dal codice di rito civile ovvero si tratti della c.d. “notifica diretta” a mezzo raccomandata A.R. fatta dall’Agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, come sostiene la ricorrente.

Quindi risulta evidente che la qualificazione della fattispecie concreta prescelta dalla CFR non è adeguatamente supportata sul piano motivazionale, sicchè non può affermarsi come certamente corretta l’applicazione nel caso di specie degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., appunto nel senso della necessarietà della relata di notifica e della certezza della data apposta sulla medesima (cfr. in questo senso, Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012, Rv. 620204 – 01).

Qualora invece si trattasse della diversa fattispecie concreta evocata dall’Agente della riscossione (notifica “diretta” mediante invio di raccomandata A.R.) varrebbe infatti il consolidato ed affatto differente principio di diritto che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della fonica di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto di quanto sopra considerato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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