Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17181 del 11/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17181 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 23563-2010 proposto da:
GIORGI

GIOVANNA (GRGGNN23M51H501H)

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA EUCLIDE 47, presso lo
studio dell’avvocato LA PORTA CARLO F., che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2012
5922

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 11/07/2013

- controri corrente –

avverso il decreto n. 526/2009 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA del 18.5.09, depositato il 04/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2012 dal Presidente Relatore Dott.

è presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

GIUSEPPE SALME’;

R.g. 23563/2010
Svolgimento del processo

Giovanna Giorgi ricorre per cassazione, sulla base di due
motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Perugia

ricorso in data 26 febbraio 2008 proposto ai sensi della
legge n. 219 del 2001 per ottenere l’equa riparazione del
pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un
procedimento di esecuzione per rilascio di un immobile
iniziato davanti alla pretura di Roma nel 1985 e ancora
pendente ritenendo che fosse maturato il termine di decadenza
di sei mesi previsto dall’art. 4 della legge n. 89. La corte
territoriale ha rilevato che dopo l’ultimo accesso
dell’ufficiale giudiziario 1’8 settembre 2004 la procedura si
era perenta e che un nuovo e diverso procedimento era
iniziato con la notifica con la notifica del precetto in data
8 novembre 2007.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia a
seguito della notifica del ricorso all’Avvocatura generale
dello Stato ordinata con provvedimento dell’8 marzo 2012.
La ricorrente ha presentato memoria.
Svolgimento del processo

del 4 settembre 2009, che ha dichiarato inammissibile il

La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
perché la notifica è stata richiesta il 30 settembre 2010
mentre il provvedimento impugnato è stato notificato alla
ricorrente, mediante deposito nella cancelleria della corte

settembre 2009.
L’eccezione è fondata.
Allegata al controricorso della difesa erariale vi è copia
del decreto impugnato notificato a istanza dell’avvocatura
distrettuale di Perugia all’avv. Carlo F. La Porta, quale
difensore di Giovanna Giorgi, presso la cancelleria della
corte d’appello in quanto nel ricorso proposto ai sensi della
legge n. 89 del 2001 la stessa aveva eletto domicilio presso
lo studio del difensore in Roma, piazza Euclide 47.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione, quindi,
era ampiamente decorso al momento della notifica del ricorso
stesso che deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese con E 2.200,00 oltre alle
spese prenotate a debito.

d’appello di Perugia, dove la stessa era domiciliata, il 28

Così deciso in Roma il 19 settembre 2012 nella camera di

consiglio della sesta sezione civile-prima sezione.

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