Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17180 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1179/2006 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE
PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato PANNAIN REMO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CATTARINI RICCARDO, PETRONIO STEFANO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di TRIESTE del 2/03/04, depositata il 09/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI FERNANDO;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
DOMENICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che P.C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia; che L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per essere il motivo manifestamente fondato;
nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.
La sentenza impugnata ha ritenuto che per l’esenzione dall’imposta era ostativa anche una struttura minimale come quella del contribuente.
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura tale ratio decidendi in quanto contraria alle norme del D.Lgs. n. 446 del 1992 che escludono la soggezione all’imposta ove manchi il ricorso al lavoro altrui e si impieghino modesti beni strumentali.
Il motivo è manifestamente fondato in quanto conforme alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo accertato e non contestato il carattere minimale dell’organizzazione, può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Il rilievo che la citata giurisprudenza si è consolidata dopo la proposizione del ricorso per cassazione è motivo per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010