Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17180 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20735/2015 proposto da:

F.T.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

del Ciclismo n. 14, presso lo studio dell’avvocato Dante Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mozzato Fabrizia, giusta

procura a margine del ricorso;

e F.A.L.F.,

F.C.L.B., elettivamente domiciliati in Roma, Viale del Ciclismo n.

14, presso lo studio dell’avvocato Dante Giuseppe, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale del 17.1.2008

autenticata dal Consolato Generale d’Italia in Johannesburg – N.

Registro (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

M.M.M.F.J., anche in qualità di

erede di F.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell’avvocato Cossa Giuseppe

Salvatore, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Campeis Giuseppe, Turello Paola, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Procura Generale della Repubblica presso la

Corte di Appello di Trieste;

– intimati –

avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Trieste con sentenza del 17 aprile 2015 ha accolto l’impugnazione avverso la pronuncia del tribunale della stessa città del 12 ottobre 2012, rigettando le domande proposte;

– che avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

– che la parte intimata ha resistito con controricorso;

– che i ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte;

– che con riguardo alla prima rinuncia, da parte di F.T.L., con decreto presidenziale n. 27237/2019 è stata dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra la medesima e la parte intimata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

– che, essendo intervenuta la rinuncia, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (fra le altre, Cass. n. 1577/2020; Cass. n. 1223/2020; Cass. n. 14782/2018; Cass. n. 10198/2018).

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto anche con riguardo ai restanti ricorrenti, con compensazione per intero fra le parti delle spese di lite.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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