Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17180 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/07/2017),  n. 17180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3118-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO CALI’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2538/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a rideterminazione del reddito di un’impresa individuale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, il contribuente propone quattro censure di nullità della sentenza d’appello, tutte per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

2. l’amministrazione controricorrente eccepisce l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza, di tutti i motivi, in quanto volti ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa;

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i primi due motivi – con i quali si lamenta l’omessa pronuncia “sulla discordanza tra l’autorizzazione all’accesso e l’avviso di accertamento”, nonchè “sull’illegittimità dell’accesso effettuato da un solo funzionario” – sono infondati, in quanto dal complessivo esame degli atti di causa pare evidente che su quelle censure, già motivatamente respinte dal giudice di prime cure, vi sia stata una pronuncia implicita di rigetto da parte del giudice d’appello, il quale, pur focalizzando la motivazione sull’esame del merito, accenna anche alla ritenuta inconferenza di “ogni altra difesa del G.”;

5. infondato è anche il terzo motivo, poichè dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la C.T.R. non ha omesso di pronunciarsi “sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)”, tanto che la censura si risolve in effetti nella contestazione delle argomentazioni adottate dal giudice d’appello;

6. infine il quarto motivo, con cui si lamenta l’omessa pronuncia “sull’assenza di motivazione della sentenza di rime cure in ordine alla determinazione del prezzo di vendita delle pie e dei biscotti nonchè in ordine alla resa della farina”, è inammissibile, poichè per un verso sconta un palese difetto di autosufficienza (specie con riguardo alle deduzioni svolte a pag. 15 del ricorso), per altro verso attiene propriamente alla ricostruzione dei fatti di causa, con una incursione nel merito non prospettabile in questa sede;

7. il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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