Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17180 del 11/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17180 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 18159-2011 proposto da:
MARCIANO’

ORAZIO

SPARTACO

MRCRSP56D23H224M,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1739

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. 05445891004;
– intimata –

t

Nonché da:
AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. 05445891004,

Data pubblicazione: 11/07/2013

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI
13, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

MARCIANO’

ORAZIO

SPARTACO

MRCRSP56D23H224M,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10483/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2011 r.g.n.
9894/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato TAMBURRO LUCIANO per delega VALLEBONA
ANTONIO;
udito l’Avvocato CIANNAVEI ANDREA per delega MASSIMO
PALLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

RG n 18159/20011

Marcianò O. S. / AMA Azienda Municipale Ambiente

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 2/4/2011 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda di Marciano Orazio Spartaco,
dipendente dell’AMA con inquadramento nell’VIII livello CCNL, volta ad ottenere il

al risarcimento del danno conseguente alla riconosciuta dequalificazione professionale a decorrere
dal marzo 2000 , danno quantificato nella misura di I / 3 della retribuzione mensile fino alla data
della pronuncia di primo grado.
La Corte territoriale, svolta la prova testimoniale , ha confermato la sussistenza della prova del
demansionamento del Marcianò e ,circa la misura del risarcimento,ha rilevato che a fronte di un
demansionamento durato 31 mesi, ma in assenza di un totale esautoramento della funzione
sussistendo la possibilità per il lavoratore di mantenere le proprie conoscenze ed il bagagli&
professionale sia pure in un ambito più limitato idoneo a giustificare un risarcimento non in misura
piena, ha ritenuto equa la determinazione effettuata dal primo giudice.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per il periodo successivo alla sentenza del Tribunale
e fino alla pronuncia d’appello, la Cortei pur rilevando che si trattava di domanda ammissibile
trattandosi della protrazione di un inadempimento già accertato , ha osservato che, comunque, tale
domanda non si sottraeva all’onere della prova del danno e del nesso causale non essendo
sufficiente quanto allegato nel precedente grado .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Marcianò formulando un unico motivo.
Si costituisce l’AMA depositando controricorso con ricorso incidentale di due motivi nonché
memoria ex art 378 epe.
Motivi della decisione
Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti in quanto sono proposti avverso la medesima
sentenza.

riconoscimento della qualifica dirigenziale dal 1995 ed ha, invece, accolto la domanda di condanna

Deve essere esaminato ,in primo luogo, il ricorso incidentale dell’AMA in quanto con esso si
censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha accertato l’avvenuto
demansionamento del Marcianò . Con il ricorso principale il ricorrente ha chiesto ,invece ,un
ulteriore risarcimento per il periodo successivo alla sentenza del Tribunale e fino a quella d’appello.
Con il primo motivo l’AMA denuncia violazione dell’art 2103 cc in contrasto con l’art 41

mansioni successivamente assegnate al Marcianò alla declaratoria dell’VIII livello e la loro
equivalenza a quelle precedentemente assegnate.
Deduce che a seguito dell’ordine di servizio n 55/2000 il Marcianò non era stato assegnato a
mansioni inferiori, ma era stato semplicemente spogliato di adempimenti di carattere
amministrativo non qualificanti, essendo stati, invece, ampliati i suoi compiti di carattere medico
nel rispetto dello ius variandi che spetta al datore di lavoro.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art 2697,
2727,2729,1226cc, nonché omessa insufficiente motivazione circa il danno professionale
risarcibile.
Censura la sentenza in quanto ha ritenuto sussistere il danno in re ipsa senza neppure ricorrere a
presunzioni .Richiama la sentenza SSUU n 6572/2006 e l’onere di allegazione da questa previsto
non essendo sufficiente denunciare di aver subito un danno.
Lamenta che il lavoratore non aveva mai adempiuto all’onere di allegazione ,nè la sentenza aveva
adeguatamente motivato l’affermata sussistenza del danno da demansionamento.
Le censure, congiuntamente esaminate, sono infondate.
L’AMA denuncia che icontrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata /non sussisteva il
demansionamento lamentato dal Marcianò
Secondo la Corte territoriale,invece, la prova testimoniale aveva confermato che il Marcianò era
stato responsabile dell’ufficio sanitario , che in tale sua veste aveva gestito la sorveglianza sanitaria
dei dipendenti AMA ed era il responsabile dei medici competenti avendo rapporti diretti con il
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Cost ,nonché insufficiente motivazione ( art 360 n 3 e 5 cpc). Rileva la corrispondenza delle

direttore generale e che a seguito della modifica disposta dall’azienda il Marcianò da responsabile
del servizio era diventato uno dei medici competenti.
Le censure svolte dall’AMA , al di là del richiamo all’art 2103 cc ,sono censure di fatto con le quali
il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una
richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare contraddittorietà della

sostanzialmente incomprensibile o equivoca.
Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità
non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma
solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue
che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. ” ( Cass

n. 2357 del 07/02/2004; n

7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011) .
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre
che immune da errori di diritto, circa l’affermata sussistenza di un effettivo demansionamento del
lavoratore.

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motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione

Per quanto attiene all’accertamento del danno derivante da detto demansionamento ed alla sua
quantificazione la Corte territoriale, consapevole dei principi fissati da questa Corte nella sentenza
n. 6572/2006 , ha evidenziato” come nell’ampio ed articolato ricorso ex art 414 cpc il Marciano ha
allegato tutte le circostanze idonee a configurare i pregiudizi subiti facendo espresso riferimento a
tutte le categorie di danno richieste , danno alla professionalità, danno esistenziale, danno

che tale dequalificazione non era stata perpetrata con ” totale esautoramento della funzioni”; che la
circostanza era emersa dalla prova testimoniale e che il Marciano aveva in parte mantenuto le
proprie conoscenze ed il corrispondente bagaglio professionale sia pure in ambito più limitato ,
circostanze queste che ,secondo la Corte, giustificano il risarcimento nella misura di I / 3 della
retribuzione mensile.
La Corte si è attenuta , dunque, ai principi affermati da questa Corte circa l’onere di allegazione e
di prova del danno da demansionamento e con valutazione in fatto, adeguatamente motivata , ha
quantificato in via equitativa il danno.
Il ricorso dell’AMA deve , pertanto, essere respinto atteso che la sentenza impugnata resiste alle
censure ad essa rivolte.
Con un unico motivo il Marcianò denuncia violazione degli art 1218,1223,1226,2103 e 2729
cc, nonché dell’art 345 cpc . Censura la sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento del
danno per il periodo successivo alla sentenza del tribunale e fino a quella d’appello .
Secondo il ricorrente principale la Corte territoriale in modo contraddittorio non aveva inteso
accertare, anche attraverso presunzioni, il protrarsi del danno da demansionamento nel periodo
successivo alla sentenza del Tribunale.
Il motivo è infondato . La Corte territoriale, con valutazione in fatto non censurabile in
Cassazione, dopo aver ricordato che il danno da demansionamento non costituisce conseguenza
automatica di ogni comportamento illegittimo e che il lavoratore deve fornire la prova dell’esistenza
di tale danno e del nesso di causalità, ha escluso la prova dello stesso con riferimento al periodo
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biologico”. La Corte territoriale ha, poi, valutato la durata del demansionamento di circa 31 mesi ;

successivo alla pronuncia del Tribunale non ritenendo sufficiente a tal fine quanto allegato nel
precedente grado in ordine alla situazione di fatto denunciata ed alle relative prove.
Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi vanno respinti con compensazione delle
spese di causa stante la soccombenza reciproca.
PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, spese compensate.
Roma 15/5/2013

La Corte

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