Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17180 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARRA CARACCIOLO

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C., S.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

NOVIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati TRUNCELLITO ROCCO,

GIUSEPPE D’AURIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1710/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2008 r.g.n. 4634/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LUNARI LARA per delega GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per improcedibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 5.3.08 la Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia del 2.3.04 del Tribunale della stessa sede che, parzialmente accogliendone le domande, aveva riconosciuto il diritto di F.C. e di S.M., dipendenti della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., all’inquadramento nella qualifica di documentatore dapprima di 3 e, poi, di 2 livello CCNL per i dipendenti RAI (con le decorrenze e le classi retributive per ognuno di essi specificate), con condanna della società a pagare loro le conseguenti differenze retributive.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il F. e il S..

La RAI ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto malgrado il difetto di prova a riguardo – che il F. e il S. abbiano espletato le mansioni più caratterizzanti e significative del profilo di documentatore di cui al CCNL per i dipendenti RAI, vale a dire l’analisi del materiale da documentare, l’individuazione, la valutazione e la selezione dei relativi contenuti in base alla qualità tecnica del materiale medesimo e dell’interesse aziendale, la ricerca di altro materiale presso fonti esterne, attività che in concreto sono richieste dal trattamento del c.d. materiale grezzo (ossia quello non andato in onda). Inoltre – prosegue la società ricorrente – la Corte territoriale ha malamente inteso il senso della deposizione dei testi Ti. e T., mentre ha trascurato quella del teste M..

1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., dell’art. 96 disp. att. c.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’allegato B del CCNL 9.5.90 dei dipendenti RAI relativamente alle mansioni di documentatore, censurando che la Corte territoriale non ne abbia considerato i tratti salienti, valutati qualitativamente e non solo quantitativamente.

1.3. L’impugnazione è improcedibile perchè basata sull’interpretazione di un CCNL (e sulla conseguente motivazione resa in sede di merito) che non è stato allegato al ricorso secondo quanto previsto dall’art. 369 c.c., comma 2, n. 4.

1.4. Il mancato deposito, unitamente al ricorso, della contrattazione collettiva su cui l’impugnazione si fonda, non consente alla Corte la verifica della fondatezza della proposta impugnativa e l’erroneità della esegesi effettuata dalla sentenza impugnata e della relativa motivazione.

1.5. A riguardo va ricordato che per soddisfare l’onere – imposto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – di depositare i contratti e gli accordi collettivi non basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati depositati o siano state allegate per estratto singole clausole, a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa collocazione in atti (cfr., ex aliis, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa S.C., nonchè sent. n. 2143/2011), il che nel caso in esame non è avvenuto, essendosi il ricorso limitato a trascrivere (così come ha fatto l’impugnata sentenza) la definizione della qualifica in contestazione.

1.6. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di questo giudizio che liquida in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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