Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1718 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1718 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 2735-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

Data pubblicazione: 27/01/2014

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

– intimata avverso la sentenza n. 33/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 03/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 02735 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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CACCAVALE MARIA;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 33/2011 il Tribunale di Napoli respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a.
nei confronti della pronunzia G. di P. Napoli-Barra di

Caccavale di condanna al risarcimento del lamentato danno
consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento
dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali,
in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art.
6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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accoglimento della domanda proposta dalla sig. Maria

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Con il 2 ° motivo denunzia <> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.; nonché <> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi)
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali

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degli artt. 12 L. n. 481 del 1995, 1196 c.c., in riferimento

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pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela

esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale che non risulta invero inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto

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dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,

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di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria della Caccavale, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di

merito

possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
originaria della Caccavale. Compensa le spese dei gradi di

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Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la

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merito. Condanna la Caccavale al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori

Roma, 5/12/2013

Il Giudice est.

come per legge.

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