Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1718 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1718 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27631-2010 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO
BUZZELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MOSCA EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato
2017

ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

2634
nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3;

intimata

avverso la sentenza n. 394/2010 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 24/01/2018

GAlto
dt(ReSA, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.27631/2010

FATTI DI CAUSA
Mosca Eugenio proponeva ricorso contro l’intimazione di pagamento
della somma di euro 83.020, notificata il 19.2.2003, relativa a tributi vari
dovuti per gli anni 1995 e 1996. Con sentenza n.10 del 2009 la
Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso.
Mosca Eugenio proponeva appello alla Commissione tributaria

Contro la sentenza di appello Equitalia Gerit spa propone ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
Mosca Eugenio resiste con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Primo motivo:”vizio di ultrapetizione (art.360 n.4 cod.proc.civ. ) in
relazione all’art.112 cod.proc.civ. “, per essersi il giudice “pronunciato
sulla inesistenza della notificazione della prodromica cartella di
pagamento sulla base di assunte irregolarità non evidenziate dal
contribuente in sede di appello”.
I motivo è infondato. Dal testo della sentenza impugnata risulta che
il contribuente appellante aveva eccepito la nullità della notificazione della
cartella effettuata in violazione delle relative disposizioni di legge, e tale
eccezione è stata accolto dal giudice.
2.Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art.360 n.5 cod.proc.civ. )”.
3.Terzo motivo:” violazione e falsa applicazione di norme .di legge
(art.360 n.3 cod.proc.civ. ) in relazione all’art.60 lett.e) del dpr
n.600/1973 e 26 dpr 602 del 1973.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. L’art.26
comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, come modificato dalla
sentenza della Corte cost. n.528 del 2012, ha stabilito che le particolari
modalità di notificazione dell’atto tributario, mediante affissione all’albo
comunale dell’avviso di deposito presso la casa comunale previsto
dall’art.140 cod.proc.civ., si applicano esclusivamente nella ipotesi
cosiddetta di “irreperibilità assoluta, vale a dire quando nel comune di
residenza fiscale non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente”.

regionale che lo accoglieva con sentenza del 27.7.2010.

Ai fini della effettuazione della notificazione nella forma semplificata
di cui all’art.60 comma primo lett.e) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ,
questa Corte ha precisato che è necessario che «il messo notificatore non
reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto,
accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato
ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per
verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero

Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 – Il tenore letterale
della relata di notifica riportato in sentenza “in via Franco Sacchetti 108/6
intestato sconosciuto, dichiara inquilino, manca portiere 2.10.2002”
esclude che tali ricerche siano state compiute.
Inoltre, nella sentenza si dà atto

che, secondo il certificato

anagrafico prodotto in giudizio dall’agente della riscossione, il
contribuente Mosca Eugenio è sempre stato residente, sin dal 1961, in
via Franco Sacchetti n.108 interno 6, ove riceveva la notifica della
intimazione di pagamento impugnata. La circostanza conferma che il
mancato reperimento del destinatario al momento della notificazione
della cartella non era ascrivibile ad una ipotesi di “irreperibilità assoluta”
bensì ad un caso di ” irreperibilità relativa ” per temporanea assenza del
destinatario, la quale comporta, ai fini del perfezionamento della
notificazione, lo svolgimento delle attività prescritte dall’art.140
cod.proc.civ. (affissione dell’avviso di deposito dell’atto alla porta della
abitazione; comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso il
Comune mediante invio di lettera raccomandata con ricevuto di ritorno),
attività pacificamente omesse nel caso in esame.
Ne deriva la correttezza della decisione impugnata che ha ritenuto la
nullità della notificazione della cartella.
Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna Equitalia Gerit spa al rimborso delle
spese in favore del resistente, liquidate in euro tremila oltre spese
generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge. .
Così deciso il 25.10.2017.

2

mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.» Sez. 6 – 5,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA