Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1718 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22653-2015 proposto da:

Avv. R.A., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 2, presso lo studio dell’Avv.

GIUSEPPE MADIA;

– ricorrente –

contro

L.S.C.; PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO DI

CATANIA;

– intimati –

nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

18/06/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380 – bis c.p.c.:

“L’avvocato R.A., nella qualità di difensore della parte civile A.F. nel procedimento penale a carico di L.S.C. – condannato per il reato di lesioni personali in danno della A., ammessa come parte civile al patrocinio a spese dello Stato, ed assolto da altri reati in ordine ai quali la A. pure figurava come parte offesa – una volta definito tale giudizio, con sentenza della Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, presentava alla detta Corte istanza con cui chiedeva la liquidazione delle proprie competenze come da nota spese.

La Corte, con provvedimento del 22 febbraio 2011, dichiarava non luogo a provvedere su tale istanza osservando che si era provveduto alla liquidazione in favore della parte civile in seno al dispositivo della sentenza emessa in data 25 giugno 2010.

L’avv. R. presentava opposizione ed il Giudice delegato respingeva il reclamo osservando tra l’altro che si era già provveduto con la sentenza che aveva definito il giudizio ponendo a carico dell’imputato le spese della parte civile.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’avv. R. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, muovendo dal rilievo della diversità tra la statuizione di cui all’art. 541 c.p.p. e quella di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82.

La Corte di cassazione, 4^ Sezione penale, con sentenza 14 aprile 2014, n. 12666, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio. In detta sentenza si legge quanto segue.

“La questione che si pone all’attenzione del Collegio è attinente al rapporto che sussiste: 1) tra il provvedimento del giudice penale di condanna alle spese relative all’azione civile (art. 541 c.p.p., comma 1) con il connesso art. 110, comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia che ne dispone il pagamento in favore dello Stato, da un lato; 2) la determinazione degli onorari in favore del difensore della parte civile vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dall’altro. Tenendo inoltre presente che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, stabilisce che la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservate le tariffe professionali, ma senza superare i valori medi delle stesse. Orbene, mette conto sottolineare che non vi è alcuna disposizione di legge che vincoli la liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza. Ed anzi, nel sistema previsto dal D.P.R. citato (ed anche dalla precedente normativa) esiste una disposizione che è di segno opposto, laddove si precisa, con l’art. 82 dianzi evocato, che la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tariffari. Gli inconvenienti che possono derivare dalla difficoltà di coordinare le due liquidazioni, possono essere evitati riconoscendo l’autonomia delle due liquidazioni, peraltro in conformità al condivisibile principio enunciato già da tempo da questa Corte, con la sentenza n. 26663 del 2 luglio 2008: “(…) la disposizione di cui all’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concerne il primo in favore (esclusivamente) del secondo. L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, afferiscono, invece, al rapporto tra il difensore e la parte difesa ed essi vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dallo stesso art. 82 citato, e, quindi, con valutazione autonoma di tale giudice competente rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile”. Deve dunque affermarsi la autonomia delle due liquidazioni, ciascuna delle quali segue le regole che ne sono proprie, e da ciò deriva che il provvedimento impugnato è errato nella parte in cui non ha motivato sulle censure, già proposte con l’opposizione, in merito ai criteri seguiti per la liquidazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al competente Presidente della Corte d’Appello di Catania”.

Decidendo in sede di rinvio, il Giudice della Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’opposizione, con decreto in data 18 giugno 2015, ha liquidato in favore dell’Avv. R. la somma di Euro 1.000 oltre IVA e CPA come per legge per l’attività difensiva prestata in favore della parte civile. Secondo la Corte d’appello, la somma da liquidare “deve essere quantificata in termini coincidenti con quella determinata dal Tribunale in sede di sentenza (Euro 1.000) in forza del principio della c.d. coincidenza”.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello l’avv. R. ha proposto ricorso.

Il Ministero della giustizia, che non ha controricorso, ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I primi due motivi – con i quali si denunciano violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – sono fondati. Infatti, la Corte d’appello ha liquidato la somma di Euro 1.000 in favore dell’avv. R. senza motivare con riferimento all’attività svolta dal medesimo quale difensore della parte civile nel processo penale e senza dare conto di avere seguito i criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, criteri richiamati dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte di legittimità. D’altra parte, il provvedimento impugnato non considera che la liquidazione di Euro 1.000, contenuta nella statuizione di condanna ex art. 541 c.p.p., era rapportata al solo capo di imputazione per cui era stata emessa sentenza penale di condanna (lesioni personali), senza avere riguardo all’intera attività difensiva svolta dall’avv. R. in favore della parte civile per gli altri titoli di reato (violenza sessuale e sequestro di persona) per cui vi era stata assoluzione dell’imputato.

Appare ugualmente fondato il terzo motivo di ricorso, poichè la Corte d’appello, nel riconoscere in sede di rinvio la fondatezza delle censure avverso il rigetto della istanza di liquidazione, ha omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di opposizione, che avrebbero dovuto seguire la soccombenza.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi accolto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Catania;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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