Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17179 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15920/2019 R.G. proposto da:
M.S., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.
Laura Baldassarrini, (PEC avvlaurabaldassarrini.puntopec.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 5506/2018
depositata il 10/12/2018 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione M.S. con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno si è costituiti ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere il giudice dell’appello erroneamente interpretato ed applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 in concreto non avendo la Corte di merito svolto alcuna attività istruttoria relativamente alla situazione del (OMISSIS);
– il motivo contiene anche un ulteriore profilo di doglianza, relativo all’avere il giudice di Milano motivato la propria decisione con una “formula di stile”;
– il primo profilo del motivo in esame è infondato;
– invero, la Corte territoriale ha preso in esame la situazione del paese di origine del richiedente; alla luce di fonti indicate in sentenza (pag. 5 – (OMISSIS); (OMISSIS)) e anche riassunte quanto al proprio contenuto essa ha ritenuto insussistente la situazione di conflitto armato legittimante l’invocata protezione;
– sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile;
– lo stesso consiste, nel concreto, in una censura motivazionale; in forza della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
– il secondo motivo di ricorso si incentra poi sulla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 senza aver svolto alcuna istruttoria appropriata, dovendosi valutare la sussistenza o meno di una sproporzione incolmabile tra il contesto di vita in Italia e il contesto di vita in (OMISSIS) quanto al godimento dei diritti fondamentali che esporrebbe ad elevata vulnerabilità il richiedente;
– il motivo è infondato;
– l’inadeguatezza delle condizioni di vita di (OMISSIS) è di per sè ininfluente ai fini della protezione umanitaria, in quanto una simile situazione per rilevare deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6 ridetto;
– conseguentemente, il ricorso va respinto.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021