Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17179 del 11/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17179 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 7640-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1147

CORDIANO ELISABETTA;
– intimata –

sul ricorso 10611-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 11/07/2013

CORDIANO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in.,.
ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
RIZZO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in atti;
-controri corrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8634/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/03/2007 r.g.n. 9323/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato CLAUDIO RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

contro

Udienza 3.4.2013, causa n. 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cordiano Elisabetta impugnava avanti Giudice del lavoro il licenziamento collettivo intimatogli
dalla Poste italiane spa divenuto efficace il 31.12.2001 lamentando sotto vari profili la
violazione delle procedura di cui alla legge n. 223 /91. Deduceva in particolare che le
comunicazioni e gli elenchi di cui al quarto comma erano pervenuti in ritardo alle OOSS ed agli
uffici del lavoro. Si costituivano le Poste che contestavano la fondatezza del ricorso. Il
Tribunale di Roma rigettava la domanda. La Corte di appello di Roma con sentenza del
17.5.2006, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la inefficacia del licenziamento con
ordine di reintegrazione del Ferrazza nel posto di lavoro e con condanna al risarcimento in
misura pari alle mensilità dal recesso alla reintegrazione con accessori. La Corte territoriale
accertava che la comunicazione all’URLMO ed alle OOSS concernente i dati dei licenziati era
pervenuta oltre trenta giorni dalla comunicazione dei singoli licenziamenti mentre la legge
parlava di “contestualità” nelle comunicazioni. La Corte di cassazione aveva affermato che un
ritardo doveva essere comunque giustificato per motivi obiettivi, mai dedotti nel caso in
esame.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso le Poste con un motivo: resiste il lavoratore
con controricorso che ha proposto ricorso incidentale condizionato con 12 motivi ( concernenti
altri vizi del procedimento relativo al licenziamento collettivo non esaminati dalla Corte
territoriale). Il Ferrazza ha prodotto memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 L. n.
223/91 con riguardo alla pretesa non contestualità delle lettere di recesso rispetto alla
comunicazione all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente ed alla
Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria. Le comunicazioni ai
detti Uffici ed alle OOSS non dovevano avvenire in assoluta contemporaneità ma rispettando
una tempistica di ragionevole immediatezza da individuarsi nei 120 gg. stabiliti per la
conclusione della procedura.

R. G. n. 7640/08 e 1061/8

Il motivo appare infondato alla luce della giurisprudenza ormai saldamento consolidata di
questa Corte: in particolare va richiamato il precedente emesso in una fattispecie identica alla
presente ( nella quale le comunicazioni all’URLMO ed alle OOSS sono avvenute dopo oltre
trenta giorni, come attestato a pag. 4 del provvedimento impugnato) con la sentenza n.
1722/2009 che ha affermato il principio secondo il quale “in tema di licenziamenti collettivi, la
lettera della disposizione di cui all’art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua
“ratio” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi
controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza
ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici
del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a
pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura
temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una
necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del
licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del
datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso
che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle
organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse
considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo)”. Tale
orientamento è stato riaffermato con la più recente sentenza n. 7490/2011 secondo la quale” in
tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso
al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena
d’inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura
temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di
una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza, solo
se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro, può
non determinarne l’inefficacia”. Nel caso in esame le comunicazioni all’URLMO sono avvenute
come detto oltre il mese e nessuna giustificazione obiettiva per tale ritardo è stata avanzata, né
viene richiamata nel ricorso.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso e dichiarare assorbito quello incidentale
espressamente definito come condizionato. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale. Condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00, nonché in
euro 4.000,00 per compensi oltre accessori.

2

del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2013

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