Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17179 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6451/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2007 R.G.N. 615/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: inammissibilità per D.

G., per gli altri inammissibilità o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda, proposta da G.D. e da altri dieci lavoratori dipendenti dalla spa Poste Italiane, di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni per perdita di chances a causa del mancato inserimento nella graduatoria per l’assegnazione dei posti di Q2 disponibili. I ricorrenti erano inquadrati nell’area operativa e lamentavano che, nonostante avessero presentato i modelli per la graduatoria dell’inserimento nell’area quadri – sulla base della circolare della stessa società n. 31 del 1998, la quale aveva indicato i criteri per la graduatoria medesima (il titolo di studio, l’anzianità di servizio ecc.) – questa non era stata poi mai pubblicata, e il 3.8.89 la direzione di filiale aveva comunicato i nomi dei dipendenti designati presso 17 agenzie di base, dove era disponibile la categoria Q2, avendoli individuati direttamente senza indicazione dei criteri selettivi adottati. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Nella fattispecie, l’art. 50 del CCNL prevedeva che la selezione del personale, da reclutare nelle diverse aree, si doveva basare su prove mirate alle mansioni da svolgere, utilizzando procedure idonee a garantire trasparenza e obiettività; con la circolare n. 31 attuativa del dettato contrattuale, la società, previo accordo con le 00.SS. aveva invitato a redigere le graduatorie per l’inserimento, nell’area quadri di secondo livello, del personale appartenente all’area operativa. I Giudici d’appello, premesso che la comunicazione dei dipendenti prescelti non recava alcuna motivazione, disattendeva i rilievi della società appellante – per cui, secondo il punto B della direttiva n. 31, dal numero delle posizioni vacanti individuate si dovevano sottrarre sia quelle per cui era stato era stato assegnato personale dell’area operativa che aveva già svolto dette mansioni per più di sei mesi, sia quelle assegnate in esecuzione di provvedimenti giudiziali, di talchè nella direzione della sede della Campania erano state astrattamente individuate 94 sedi vacanti di Q2, ma le posizioni da sottrarre erano state complessivamente 152, per cui, in sostanza nella zona non era possibile inserire nessuno in detta categoria – rilevava infatti la Corte territoriale che la Società non aveva dimostrato analiticamente che in sede applicativa i posti da sottrarre alle scoperture fossero stati effettivamente assegnati ai riservatali.

Così argomentando, osservavano i Giudici d’appello la società si era limitata a riproporre la valenza probatoria di documentazione già svalutata dal giudice di primo grado, mentre la omessa allegazione e la successiva mancata dimostrazione delle posizioni da ricoprire con i riservatari, aveva determinato la eliminazione della concordata procedura selettiva ed aveva impedito ogni verifica sull’operato aziendale. La Società aveva allegato altresì che la selezione era stata operata secondo i criteri predeterminati contenuti del ed. progetto leadership, secondo cui la valutazione dei concorrenti era stata attribuita ad un comitato di valutazione presso la filiale coordinato dal direttore, sulla base non già di rigidi criteri di comparazione, ma incentrata sulla idoneità del singolo dipendente, prevedendosi come criterio preselettivo lo svolgimento di funzioni di direttore di ufficio postale di media o rilevante entità per il periodo 26.11.1994/30.6.1999 per oltre 5 mesi; i dipendenti G., + ALTRI OMESSI non avevano svolto dette mansioni, mentre gli altri erano stati ritenuti inidonei alla stregua dei criteri contemplati nel progetto. La Corte adita disattendeva questa prospettazione della società, sul rilievo che il procedimento adottato secondo il progetto leadership era del tutto diverso rispetto a quello previsto dalla direttiva e i relativi criteri, ispirati ad una maggiore discrezionalità, erano incompatibili con la direttiva medesima.

Inoltre, se la Società aveva seguito il criterio del c.d. progetto leadership non si era allora attenuta al principio oggettivo della riserva a favore dei beneficiari di provvedimenti giudiziari, così contraddicendo la tesi allegata di non aver potuto seguire i criteri di cui alla direttiva per la necessità di dare precedenza al personale riservatario. Affermava infine la Corte che la totale pretermissione del criterio della graduatoria sussisteva il pregiudizio dei ricorrenti liquidato peraltro equitativamente in misura modesta.

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.

I dipendenti sono rimasti intimati ed è stato depositato verbale di conciliazione sottoscritto da D.G.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di D.G., essendo venuto meno, a seguito della transazione, l’interesse alla decisione. Le spese tra dette parti vengono compensate.

Per quanto riguarda gli altri lavoratori, la Società con il primo motivo lamenta difetto di motivazione e violazione della direttiva n. 31 del 1998, quale esplicazione dell’accordo collettivo stipulato il 28.5.98 in applicazione degli artt. 50 e 51 del CCNL e violazione dell’art. 1362 cod. civ. Sostiene che non si poteva applicare la direttiva, e quindi il CCNL sul sistema delle graduatorie, perchè in Campania tutti i posti dovevano essere destinati ai riservatali: i posti liberi erano 94 e riservatati 152.

La censura non merita accoglimento.

Ed infatti non è stata censurata la argomentazione fondante la decisione, e cioè che la Società non aveva dato la prova dell’assunto dedotto per giustificare la omessa procedura di cui alla direttiva, che era frutto di un accordo con le OO.SS. ed era conforme alle previsioni del CCNL. Non si era dimostrato cioè che, in sede applicativa, i posti da sottrarre alle scoperture fossero stati effettivamente assegnati ai riservatali (personale dell’area operativa che aveva già svolto dette mansioni per più di sei mesi e coloro che avevano ottenuto provvedimenti giudiziali), con la conseguenza che, in Campania, non vi erano altre posizioni Q2 da ricoprire.

Non è stata infatti censurata la argomentazione dei Giudici d’appello per cui la società si era limitata, anche in secondo grado, a riproporre la valenza probatoria di documentazione già svalutata dal giudice di primo grado.

Nè nel presente ricorso la società precisa quale documentazione aveva prodotto a conferma di questa tesi.

Vi è poi una incongruenza nel ragionamento dell’attuale ricorrente:

se tutti i 94 posti di Q2 disponibili in Campania dovevano essere attribuiti ai riservatari, non si comprende come mai la Società ne ha comunque attribuiti alcuni ai non riservatali, scegliendoli poi con il sistema del progetto leadership. In altri termini, a seguire la tesi della società, avrebbero dovuto assegnarsi le predette posizioni solo ai riservatari, giacchè da soli coprivano il numero di posti disponibili. Non vi sarebbe quindi stata alcuna necessità di ricorrere al diverso sistema del progetto leadership. Il secondo mezzo, con cui – censurando la sentenza per difetto di motivazione, nonchè per violazione degli artt. 50 e 51 del CCNL, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 1362 – si sostiene che il meccanismo adottato del progetto leadership non violava il disposto del contratto collettivo, risulta assorbito dal rigetto del primo, perchè la Società poteva adottare una procedura diversa da quella concordata e cioè quella di cui alla direttiva ed al CCNL, da effettuarsi mediante graduatoria, solo dimostrando che questa non poteva essere in concreto seguita. Ma una volta escluso, con il rigetto del primo motivo, che sia stata fornita la prova di tale impossibilità, ogni questione concernente la regolarità del progetto leadership risulta irrilevante.

Il ricorso nei confronti degli altri lavoratori va quindi rigettato.

Nulla per le spese, non avendo costoro svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D.G.G. e compensa le spese. Rigetta il ricorso nei confronti degli altri. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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