Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17178 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

D.O., con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n.

285, presso l’Avv. Boca Caterina, rappresentato e difeso dall’Avv.

Perrone Paolo, come da procura a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 103/2009

depositata il 19 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.O. propone regolamento di competenza avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza e quella del Tribunale di Bari in ordine alla impugnazione della decisione della Commissione Territoriale di Bari con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto non corredato dal quesito di diritto prescritto anche per il regolamento di competenza (Cassazione civile, sez. 3, 26 giugno 2008, n. 17536).

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

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