Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17178 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15848/2019 R.G. proposto da:

S.I., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Erika Della Pietà (PEC erika.dellapieta.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1685/2019

depositata il 16/04/2019 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione S.I. con atto affidato a un due motivi; il Ministero dell’Interno e rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non avendo il giudice dell’appello concretamente individuato la situazione di grave pericolo per l’incolumità del ricorrente a fronte dell’eventuale suo ritorno in (OMISSIS);

– il motivo è infondato;

– invero, la Corte di merito ha ritenuto provato che il richiedente sia fuggito dal proprio paese di origine “unicamente per motivi personali, e pertanto, non fondati su un rischio di persecuzione diretta e personale; l’appellante, così come dichiarato davanti alla Commissione, Tribunale e infine alla Corte, è fuggito dal (OMISSIS) per timore di essere ucciso dai parenti della ragazza con la quale era fidanzato” (pag. 5 della sentenza impugnata);

– secondo orientamento costante di questo Giudice di legittimità (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019) le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, all’art. 5, lett. b);

– il secondo motivo di ricorso aggredisce la statuizione della sentenza secondo la quale non sarebbero stati dedotti elementi a fondamento della domanda, non avendo il ricorrente indicato eventuali situazioni in vulnerabilità ovvero la sussistenza dei motivi di carattere umanitario, nè fornito indici di integrazione di particolare rilevanza;

– il motivo è inammissibile.

– invero, il ricorrente censura la pronuncia gravata sostenendo che “i fatti sopraesposti, se fossero stati correttamente valutati avrebbero condotto a una decisione diversa” (pag. 7 ricorso per cassazione);

– orbene, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007) non è consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito;

– conseguentemente, il ricorso va respinto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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