Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17178 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 203/2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Caravita Di Toritto Giuseppe, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Dè

Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’avvocato Lana Anton Giulio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Melillo Mario,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

L.E., L.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5360/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La signora D.C. conveniva in giudizio il coniuge, signor D.M.P., chiedendo di dichiarare la invalidità o nullità dell’accordo di cui al verbale di separazione consensuale del (OMISSIS), perchè sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa e inficiato da errore, violenza o dolo, stipulato in condizione di incapacità naturale della stessa e diretto a regolare diritti indisponibili, o di annullarlo, e di condannare il D.M. al risarcimento del danno.

La D. riferiva che il D.M. aveva assunto l’impegno di vendere l’immobile (di sua esclusiva proprietà) adibito a casa coniugale; di corrispondere alla moglie Euro 70000,00, ove il prezzo di vendita fosse stato pari o superiore a Euro 270000,00, o una somma inferiore se il prezzo di vendita fosse stato più basso; di corrispondere per le figlie minori un contributo di mantenimento di Euro 650,00 mensili (a fronte di un importo iniziale inferiore), a partire dal momento in cui la moglie e le figlie avessero lasciato la casa coniugale; di ridurre il contributo a Euro 500,00 dal momento della vendita della casa ad un prezzo inferiore a quello indicato.

Il D.M. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda della D. e la condannava al risarcimento del danno, a norma dell’art. 96 c.p.c., per avere illegittimamente trascritto la domanda giudiziale relativa ad un atto non trascrivibile, in quanto privo di effetti traslativi della proprietà dell’immobile.

Il gravame della D. veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2015.

La corte riteneva priva di riscontri probatori la domanda di annullamento per vizio del consenso o incapacità naturale, non essendo stato acquisito in giudizio alcun concreto elemento probatorio idoneo a provare che, al momento dell’accordo, le facoltà intellettive e volitive della signora fossero menomate o coartate o deviate da artifici o raggiri; la condizione apposta all’accordo non era meramente potestativa, nel senso di essere rimessa alla mera volontà dell’alienante, essendosi il D.M. obbligato a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, fino al momento della vendita della casa di sua proprietà esclusiva, l’importo di Euro 650,00 mensili e, in caso di vendita ad un prezzo inferiore ad Euro 270000,00, l’importo ridotto di Euro 500,00 mensili, così dimostrandosi che la vendita era collegata a valutazioni di convenienza economica che escludevano la configurabilità di una condizione meramente potestativa nell’accordo che prevedeva l’attribuzione alla D. di una somma di denaro all’esito della vendita; inoltre, la Corte escludeva sia la nullità dell’accordo per violazione di norme imperative non precisate e, comunque, non aventi ad oggetto diritti indisponibili, sia la extrapetizione imputata al tribunale, in relazione alla pronuncia sulla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata.

Avverso questa sentenza la D. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal D.M. anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva che l’eccezione sollevata nel controricorso di difetto di procura speciale alle liti, in favore del difensore della ricorrente, è infondata, essendo la procura rilasciata validamente a margine del ricorso, avente ad oggetto, senza possibilità di equivoci, l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 5360 del 2015.

Con il primo motivo la D. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 c.c., avendo la corte errato nel rigettare la domanda di annullamento dell’accordo di separazione, in quanto sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa, cioè sottoposta all’esclusiva volontà del D.M..

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, lamentando l’erronea qualificazione di un accordo che la ricorrente si limita a riferire indirettamente, senza trascriverlo nel ricorso, quantomeno nelle parti salienti, in violazione del canone di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. Inoltre, è noto che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (v. Cass. n. 30143 del 2019, n. 18239 del 2014). La sentenza impugnata, attenendosi a queste indicazioni giurisprudenziali, ha escluso la natura meramente potestativa della condizione contestata, evidenziando che la vendita non era rimessa al mero arbitrio del D.M., ma conseguiva a valutazioni di convenienza economica dipendenti anche da fattori esterni, come il prezzo di vendita dell’immobile realizzabile e la condotta della D. nel dare corso all’impegno (cui si fa riferimento in ricorso) di trovare una nuova abitazione idonea per sè e le figlie entro una certa data. Il motivo contesta, dunque, l’esito di valutazioni di fatto operate in concreto dai giudici di merito, censurate sotto profili che non consentono di riesaminarle in sede di legittimità (v., in materia, Cass. n. 170 del 1972), essendo il controllo di legittimità ormai ammesso nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 160 c.c., per avere la corte territoriale rigettato la domanda di annullamento del contratto per violazione di norme imperative, assumendo trattarsi di una pattuizione vertente su materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Il motivo è in parte inammissibile, per quanto già detto in relazione al motivo precedente, avendo la censura ad oggetto un accordo il cui contenuto testuale non è trascritto nel ricorso, e comunque infondato, non emergendo profili di nullità dell’accordo per come concluso nei termini riferiti. La sentenza impugnata è infatti conforme all’orientamento di legittimità, secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale (il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti) ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi validamente concludono in relazione all’instaurazione del regime di vita separata (v. Cass. n. 16906 del 2015), essendo consentito ai coniugi di concordare sia gli aspetti patrimoniali, come ad esempio il trasferimento di beni ai figli, sia quelli personali della vita familiare (v. Cass. n. 18066 del 2014).

Il terzo motivo, con il quale la D. denuncia omesso esame di un fatto decisivo, per avere il D.M. dichiarato di percepire un reddito non conforme alla realtà, invece superiore al proprio, con l’effetto di determinare un vizio del consenso, è inammissibile, essendo diretto a sollecitare impropriamente nuovi accertamenti e valutazioni di fatto non ammessi in sede di legittimità.

Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 6, art. 2643 c.c. e art. 96 c.p.c., in ordine alla condanna al risarcimento del danno, la D. imputa alla corte territoriale di avere errato nell’affermare che la trascrizione della domanda giudiziale di annullamento dell’accordo di separazione era stata eseguita al di fuori del novero degli atti contemplati dalle succitate disposizioni.

Il motivo è inammissibile, involgendo una questione sulla quale si è formato il giudicato all’esito del giudizio di primo grado. Infatti, la D. aveva addebitato al primo giudice il vizio di ultra o extra petizione e la corte d’appello, rigettando il motivo, ha escluso che il tribunale fosse incorso nel vizio denunciato, avendo il D.M. chiesto in primo grado (in riconvenzionale) la condanna della D. per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per essere la trascrizione intervenuta al di fuori delle condizioni di cui all’art. 2652 c.c., comma 1, n. 6 e art. 2643 c.c., in quanto non connessa ad atti traslativi di beni immobili. La questione della legittimità della trascrizione della domanda, in relazione alla natura e agli effetti traslativi della pattuizione, è rimasta fuori dall’oggetto del giudizio in grado di appello e non può essere messa in discussione in questa sede, tanto più che la censura si risolve in una critica del tutto generica, senza una specifica illustrazione delle ragioni poste a sostegno dell’asserito contrasto della decisione impugnata con i parametri normativi indicati.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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