Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17178 del 11/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17178 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 8707-2010 proposto da:
CAPPELLOTTO PIETRO CPPPTR55H051425T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAROLLO FULVIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1108

contro

– INA ASSITALIA S.P.A. 00701890584, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/07/2013

dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONTALBETTI MARIO,
giusta delega in atti;
– UGF ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONTALBETTI MARIO,
giusta delega in atti;
– ACE EUROPEAN GROUP LTD 02084420583, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio
dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONTALBETTI MARIO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EX SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI DELLA DITTA TRANS
VENETO S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, nelle persone di BARON
ANNAMARIA E BARON ATTILIO, MILANO ASSICURAZIONI
S.P.A., già ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., già BAVARIA
ASSICURAZIONI S.P.A., AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.;
TRANS VENETO S.R.L., BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A.
(già BARILLA ALIMENTARI S.P.A., già BARILLA DOLCIARIA
S.P.A., già PAVESI S.p.a.);
– intimati –

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio

avverso la sentenza n. 340/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 26/03/2009 r.g.n. 178/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ENRICO DANTE;

R. Gen. N. 8707/2010
Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.l., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Vicenza, Pietro Cappellotto
conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, e cioè la Trans Veneto s.n.c. ed i

(collegata alla s.n.c. ed operante negli stessi locali di questa), il committente Pavesi
S.p.A. (che aveva appaltato il trasporto dei suoi prodotti alla Trans Veneto), poi
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali in relazione all’infortunio sul lavoro verificatosi in data 6/2/1992
allorché egli, addetto al trasporto merci per la Trans Veneto s.n.c., dopo aver
effettuato un carico di prodotti dolciari nel magazzino della Pavesi S.p.A. a Novara
con l’utilizzo di una pedana mobile con carrello elettrico della Pavesi S.p.A., era
salito sulla sponda del camion per chiudere il telone ed era scivolato a terra urtando
lo spigolo della pedana ed aveva riportato postumi invalidanti permanenti. Il
Tribunale, nel contraddittorio con la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., cessionaria della
Pavesi S.p.A., autorizzata la chiamata in causa della Meie Assicurazioni S.p.A. (poi
INA Assitalia, nei limiti della quota di rischio assicurato del 15%, ACE Insurance nei
limiti della quota di rischio assicurato del 25%, Bavaria nei limiti della quota di
rischio assicurato del 50%), accertava la responsabilità della sola Trans Veneto s.n.c.
e dei soci convenuti, ritenendo il concorso di colpa del lavoratore nella misura del
50%, e condannava liti il suddetto datore di lavoro al pagamento della somma di euro
9.235,42 a titolo di danno biologico. A seguito di appello proposto dal Cappellotto, la
Corte di appello di Venezia confermava le statuizioni del giudice di primo grado con
riguardo alla esclusione di ogni responsabilità in capo alla committente Barilla G. e
R. Fratelli S.p.A. ritenendo, però, che nessun concorso di colpa del dipendente

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soci di questa, Anna Maria Baron ed Attilio Baron, nonché la Trans Veneto s.r.l.

R. Gen. N. 8707/2010
Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.I., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

potesse configurarsi nello svolgimento dell’infortunio; in conseguenza condannava la
Trans Veneto s.n.c. al pagamento in favore del Cappellotto della somma di euro
18.470,85.

motivi.
Resistono con controricorso l’INA Assitalia S.p.A., la ACE Euopean Group LTD
e la UGF Assicurazioni S.p.A..
Sono rimasti solo intimati Anna Maria Baron ed Attilio Baron, soci
illimitatamente responsabili della Trans Veneto s.n.c. in liquidazione, nonché la
Trans Veneto s.r.l. e la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nonché
mancanza di motivazione in punto di prescrizione del diritto nei confronti della
Barilla S.p.A.”. Si duole della ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato
nei confronti della Barilla S.p.A. senza sia stato precisato se trattavasi di prescrizione
decennale contrattuale (ex artt. 2087 e 2946 cod. civ.) ovvero di prescrizione
quinquennale (ex artt. 2043, 2049 e 2947 cod. civ.)
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1310, 2935, 2943, 2946 e 2947 cod. civ. anche in relazione all’art. 2087
cod. civ. ed all’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 3 del d.lgs. n. 547/55 nonché omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”.
Si duole della ritenuta esclusione della responsabilità della Barilla S.p.A. in ordine
all’infortunio in questione ed evidenzia che l’istruttoria svolta deponeva nel senso

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Per la cassazione di tale sentenza ricorre Pietro Cappellotto affidandosi a due

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Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro t/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.I., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

che il luogo ove l’incidente si era verificato ricadeva sotto il controllo di tale società
e dei suoi preposti così come alla stessa appartenevano i mezzi utilizzati per il carico
e lo scarico delle merci. Il conseguenza rileva che, essendo il risarcimento del danno

quella decennale.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione,
sono infondati.
Come è noto, in materia di appalto, la responsabilità per la violazione
dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori
di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della
vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri
tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo 2002,
n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n.
17092).
Non è, infatti, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè
per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.
E’ pur vero che è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il
d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel d.lgs. n. 81 del 2008,
art. 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione. Con riferimento ai lavori svolti in
esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera è pertanto vero che il
dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore,
destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con
conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità,

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ricollegabile all’art. 2087 cod. civ., la prescrizione del diritto non poteva che essere

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Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Affilio, Trans Veneto s.r.I., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che va esclusa
una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente
un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei

In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve
prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale
sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente
nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l’esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno
considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da
svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del
prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e
della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata
ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committente
stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione
d’opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
eventuali situazioni di pericolo.
Nella specie, nulla è dedotto in sede di ricorso in ordine alle circostanze da cui in
concreto desumere che la committente Barilla S.p.A. si fosse riservata specifici
poteri tecnico-organizzativi in relazione alle attività di carico e scarico delle merci di
cui di cui al servizio appaltato.
Peraltro, l’estraneità della Barilla S.p.A. è stata ritenuta dalla sentenza impugnata
sulla base di plurime risultanze di causa (l’infortunio si era verificato dopo le 20,00 e
cioè quando la serranda del magazzino Pavesi era già chiusa; nessun dipendente o

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lavori.

R. Gen. N. 8707/2010
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Cappellano Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.I., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

incaricato della Barilla era presente ovvero aveva partecipato alle operazioni di
chiusura del camion; nessuna macchina aziendale era stata utilizzata per tale
operazione, nessuna situazione di pericolo derivante dall’immobile era causalmente

luogo del caricamento – piattaforma del magazzino in cemento – fermandolo a circa
mezzo metro da questo).
Rispetto a tale motivazione, che appare coerente e logica, il ricorrente si limita ad
opporre una propria valutazione delle prove.
E’, al riguardo, jus receptum che la deduzione con il ricorso per cassazione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di
legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola
facoltà di controllo della correttezza giuridica della coerenza logica delle
argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di
cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie,
sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal
Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; id. 20 aprile
2011, n. 9043; 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n.

connessa con l’evento atteso che l’autista del camion aveva spostato il mezzo da

20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n.
8718).
Invero, le doglianze mosse dall’attuale ricorrente non risultano attenere all’iter
logico-argomentativo che sorregge la decisione – che, peraltro, risulta congruo e
chiaramente individuabile – ma si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di
un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già

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/

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Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.L, Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

valutate dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative del medesimo
ricorrente e si traducono, quindi, nella richiesta di una nuova valutazione del
materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
5. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al
pagamento, in favore dei controricorrenti INA Assitalia S.p.A., ACE European
Group LTD e UGF Assicurazioni S.p.A., delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli
avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (che, all’art. 41 stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive
all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012) ed avuto
riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali
indicati nell’art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase
di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A.
6. Infine, nulla va disposto per le spese processuali nei confronti delle altre parti
rimaste solo intimate.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità in favore delle società INA Assitalia S.p.A., ACE
European Group LTD e UGF Assicurazioni S.p.A.; liquida tali spese, per ciascuna
di dette società, in euro 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti delle altre
parti rimaste intimate.

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4. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o

R. Gen. N. 8707/2010
Udienza 26/3/2013
Cappellotto Pietro c/ Baron Anna Maria,
Baron Attilio, Trans Veneto s.r.I., Barilla
G. e R. Fratelli S.p.A. ed altri

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

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