Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17178 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VULPIS ELIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/07/2007, r.g.n. 1961/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito l’Avvocato MARIO CARA per delega CLAUDIO LUCISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 luglio 2007 la Corte di Appello di Bari confermava la statuizione di primo grado con cui era stato accertato il diritto di A.L. dipendente della spa Poste Italiane inserito nell’area operativa, all’inquadramento nell’area quadri di secondo livello a decorrere dal 4 gennaio 1996 e il pagamento delle differenze stipendiali, ritenendo che dalle prove testimoniali era emerso lo svolgimento, per oltre un semestre, delle mansioni superiori cui era stata assegnata non in sostituzione di altro dipendente.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste Italiane spa con un unico articolato motivo di impugnazione cui resiste con controricorso l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento agli artt. 43 e 44 del c.c.n.l. del 26.11.1994, ed all’accordo integrativo al CCNL 23.5.1995, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, poichè il nè il contratto collettivo, nè l’accordo integrativo oggetto dell’esame del giudice d’appello risultano essere stati ritualmente allegati al ricorso per cassazione.

3.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è stato allegato in veste integrale l’accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell’impugnazione di legittimità, ciò perchè la Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell’esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all’interpretazione (sull’onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite 20075/2010, Cass. 4373/2010, Cass. 219/2010, Cass. 27876/2009, Cass. 16619/2009, Cass. 15495/2009, Cass. 2855/2009, Cass. 21080/2008, Cass. 6432/2008, cui adde Cass. 21366/2010 e Cass. 21358/2010). Si è precisato inoltre che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti (Cass. 4373/2010 cit.) e che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite 20075/2010 cit, nonchè Cass. 27876/2009 cit).

4.- Nella specie, tutti i motivi di ricorso fanno riferimento a una determinata interpretazione delle norme contrattuali, ed in particolare degli artt. 43 e 44 del c.c.n.1. del 1994, e dell’accordo integrativo del 23.5.1995, che si assume contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito.

5.- Di qui l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

6.- Le spese del giudizio di legittimità’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro duemila/00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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