Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17177 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
I.K., con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo
n. 285, presso l’Avv. Boca Caterina, rappresentato e difeso dall’Avv.
Perrone Paolo, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per l’impugnazione della sentenza del tribunale di Lecce n. 99/2009
depositata il 19 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli
Vittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.K. propone regolamento di competenza avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza e quella del tribunale di Bari in ordine alla impugnazione della decisione della Commissione territoriale di Bari con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto non corredato dal quesito di diritto prescritto anche per il regolamento di competenza (Cassazione civile, sez. 3, 26 giugno 2008, n. 17536). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010