Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17177 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15724/2019 R.G. proposto da:
B.D., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.
Roberto Ricciardi, (PEC robertosicciardi.avvocatismcv.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4708/2018
depositata il 30/10/2018 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
08/10/2020, dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione B.D. con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno e rimasto intimato;
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, omesso esame di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per avere la Corte meneghina, con motivazione insufficiente, escluso la sussistenza dei requisiti per le invocate protezioni ritenendo che la decisione del richiedente di allontanarsi dal Paese d’origine fosse derivante da vicende esclusivamente personali non tali da configurare l’esistenza del “grave danno” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
– il motivo è inammissibile;
– infatti, poichè la sentenza risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, vale a dire il 30 gennaio 2018, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 1108-2012); tale disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicati a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
– conseguentemente, poichè formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
– il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost, comma 3, art. 3 Dir. 2011/95 UE nonchè, in subordine, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non avere il giudice dell’appello verificato in modo accurato la situazione attualmente esistente in (OMISSIS);
– il motivo è infondato;
– invero, il giudice dell’appello ha indicato in sentenza le fonti normative (report EASO – pag. 5 terzo periodo) dalle quali ha tratto la conclusione in ordine all’insussistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione tale da legittimarne la domanda di protezione internazionale;
– il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il solo fatto di appartenere all’etnia più numerosa di per sè elida, per i singoli suoi componenti, il rischio di subire comportamenti discriminatori o persecutori, con ciò legittimandosi, ai fini della prova, una sorta di presunzione di secondo grado;
– il motivo è all’evidenza inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata la sussistenza di alcuna ratio decidendi fondata sull’elemento posto a base del motivo;
– conseguentemente, il ricorso va integralmente respinto; non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato Ministero.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021