Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17177 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8175/2019 proposto da:

M.V., F.L.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell’avvocato

Giannaccari Gabriele, rappresentati e difesi dall’avvocato Perrone

Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ma.Ma., nella qualità di tutore della minore

F.S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Newton n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Durante Silvana Vera, rappresentato e

difeso dall’avvocato Galasso Erlene, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il

22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che chiede che la

Corte di Cassazione: in via preliminare, proceda alla rimessione del

presente procedimento all’udienza pubblica; in via subordinata,

dichiarata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità

proposte dal controricorrente, accolga il ricorso per le ragioni

indicate nella parte esplicativa della presente requisitoria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, in data 18 gennaio 2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, su segnalazione dei Servizi Sociali, chiedeva dichiararsi lo stato di adottabilità della minore F.S.A., figlia di F.L.A. e di M.V..

Il Tribunale adito – a seguito di ulteriori relazioni dei Servizi Sociali, che evidenziavano la situazione di degrado nella quale la minore si trovava a vivere presso i genitori, e su parere del P.M.M. con decreto ex art. 737 c.p.c., del 28 giugno 2018, emesso ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 3, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disponeva la collocazione della piccola S. (di anni sei) preso una comunità educativa, e nominava alla medesima un tutore provvisorio nella persona dell’avvocato Ma.Ma..

2. Con decreto n. 21/2019, depositata il 22 febbraio 2019, la Corte d’appello di Lecce respingeva il reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da M.V. e F.L.A.. La Corte territoriale condivideva, invero, il percorso argomentativo del Tribunale circa la perdurante inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura della minore, in considerazione anche dei problemi di salute dei quali la medesima è affetta.

3. Per la cassazione di tale decreto hanno, quindi, proposto ricorso M.V. e F.L.A. nei confronti del tutore provvisorio della minore, avvocato Ma.Ma., nonchè del Ministero della Giustizia, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso e con memoria il tutore. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso dei signori M. e F. per difetto di valida procura speciale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., proposta dal controricorrente avvocato Ma.. Assume, infatti, il resistente che dalla procura non si rileverebbe con certezza la riferibilità della stessa al ricorso per cassazione, non essendo sufficiente il mero riferimento al “giudizio di cui al presente atto”, in essa contenuta, a consentirne la riferibilità al giudizio di legittimità. Va, per contro, osservato, al riguardo, che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve – nel dubbio – ritenersi “speciale”, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., in applicazione del principio di conservazione dell’atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l’art. 159 c.p.c. (Cass., 09/01/2020, n. 214; Cass., 18/07/2002, n. 10443).

2. Sempre in via pregiudiziale, deve affermarsi – contrariamente all’assunto del controricorrente – l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., proposto dal F. e dalla M..

Secondo il più recente orientamento di questa Corte – al quale si intende dare continuità – i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno, per vero, attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi. Sicchè, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Cass., 21/11/2016, n. 23633; Cass., 25/07/2018, n. 19780; Cass., 12/11/2018, n. 29001; Cass. Sez. U., 13/12/2018, n. 32359); e ciò anche nell’ipotesi in cui il provvedimento non incida in via definitiva sulla responsabilità genitoriale, dichiarandone la decadenza, ma si limiti – come nella specie – a sospendere la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori (Cass., 24/01/2020, n. 1668).

3. Nel merito, va rilevato che, con i due motivi di ricorso, M.V. e F.L.A. denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 4 e 10, art. 8 della CEDU, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la nullità del decreto per assenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3, 4 e 5.

3.1. L’impugnato decreto avrebbe, invero, impedito, erroneamente ed immotivatamente, alla minore – non trovandosi la medesima in uno stato di abbandono della L. n. 184 del 1983, ex art. 8 – di continuare vivere nella sua famiglia di origine, che non vivrebbe in condizioni igienico-sanitarie carenti, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello. Tale esigenza del minore riceve, del resto, prioritaria tutela dall’art. 1 della stessa legge, che prevede altresì il diritto delle famiglie indigenti di vedersi assicurati “interventi di sostegno e di aiuto”. Il decreto ex art. 10 della Legge succitata sarebbe stato, inoltre, emesso senza l'”indicazione della durata degli effetti del provvedimento limitativo della potestà genitoriale e del collocamento in struttura della minore”, nonchè degli “obiettivi” della misura cautelare adottata.

La Corte avrebbe, infine, omesso di rilevare una serie di fatti che denoterebbero, sia l’affetto della bambina nei confronti di entrambi i genitori, sia un miglioramento della capacità di questi ultimi di relazionarsi con la piccola S. e di svolgere il loro ruolo genitoriale.

3.2. Le censure sono infondate.

3.2.1. E’ ben vero, infatti, che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, e del pari nell’adozione delle misure cautelari che possono essere emesse dal Tribunale nella fase preadottiva, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 10. E ciò ai fini del perseguimento del superiore interesse del minore, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa della perdurante incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (Cass., 30/06/2016, n. 13435; Cass., 26/05/2014, n. 11758).

Nondimeno, laddove il giudice di merito – tenuto prioritariamente a verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare – accerti in concreto l’impossibilità, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. 26/03/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559), anche ai fini dell’adozione delle opportune misure cautelari ex art. 10 della Legge succitata. La verifica dello stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, della L. n. 194 del 1983, ex artt. 8 e 15, non postula, infatti, che il minore al momento della valutazione sia effettivamente inserito nel proprio ambiente familiare, quando appare evidente che ciò comporterebbe il porlo proprio in quelle gravi condizioni di pregiudizio che la legge impone di evitare, anche alla luce di quanto disposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 10, che prevede l’adozione di misure cautelari in pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., 23/05/1997, n. 4619; Cass., 24/05/2001, n. 7065).

3.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’attività di sostegno alla genitorialità, a favore dei coniugi F. si è protratta per oltre due anni, con l’ausilio dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare, “che ha verificato l’incapacità dei reclamanti di svolgere in autonomia il loro ruolo di genitori”. La Corte ha, altresì, accertato che tale situazione è stata confermata dalle successive relazioni del Servizi, redatte successivamente al provvedimento di primo grado, dalle quali è emersa la “attuale inadeguatezza dei reclamanti all’espletamento delle funzioni genitoriali (…) dal punto di vista igienico-sanitario ed educativo, anche in considerazione della disabilità intellettiva e della disarmonia dello sviluppo psicologico manifestati dalla minore, che, per tale sua condizione, necessità di particolari esigenze di cura”.

Ed in effetti, da una di tali relazioni – parzialmente trascritta nel controricorso – si desume che i genitori hanno continuato ad opporre una resistenza a farsi aiutare, presentandosi come “una coppia chiusa, incapace di cogliere i suggerimenti e le indicazioni in loro favore”, continuando a manifestare, quindi, una incapacità di comprendere gli interventi posti in essere a sostegno della loro genitorialità, nell’interesse superiore della piccola S.. Dallo stesso controricorso si evince, altresì, il fallimento del tentativo, operato dal Tribunale per i minorenni con provvedimento del 13 ottobre 2016, di collocare la madre e la figlia in una idonea comunità; tentativo fallito per la scarsa disponibilità a collaborare dimostrata dalla M..

3.2.3. D’altro canto, dallo stesso ricorso avverso il decreto di reclamo – al di là di vaghi e non meglio contestualizzati, riferimenti (“Dai documenti inviati dalle educatrici della società Raggio di sole”, senza ulteriori specificazioni), a manifestazioni di affetto della bambina nei confronti dei genitori – si desume che quest’ultima ha conseguito effettivi ed apprezzabili progressi, “sia sul piano dell’igiene personale sia sul piano della comunicazione-socializzazione”, proprio grazie e solo al suo collocamento presso la comunità educativa prescelta dal Tribunale per i minorenni. Gli stessi ricorrenti riferiscono, infatti, che la piccola S. è in piena sintonia con le operatrici della struttura, che la medesima “accoglie con entusiasmo l’operatrice e si predispone a svolgere puntualmente tutte le attività predisposte per lei con una buona motivazione e partecipazione”, rispondendo “positivamente ai feedback di incoraggiamento che le vengono inviati ogni qualvolta esegue diligentemente un compito” (p. 9). Per contro la madre, che “appare contenta dei risultati ottenuti dalla bambina”, conseguiti grazie alla struttura, pur mostrandosi più collaborativa, necessita “ancora di migliorare le sue competenze genitoriali relativi a più aspetti educativi”.

Se ne deve inferire, pertanto, che il provvedimento cautelare con la contestuale sospensione della potestà genitoriale, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 3, è stato motivatamente e legittimamente confermato dalla Corte d’appello.

3.2.4. Quanto alla dedotta mancata indicazione di un termine e degli obiettivi sottesi alla misura in discussione, basti rilevare che essa – come tutti i provvedimenti ablatori della responsabilità genitoriale – si conforma, temporalmente e funzionalmente, in ragione del best interest del minore. Di talchè la misura in parola non può avere una durata predeterminata, trattandosi di provvedimenti che – come dianzi detto – rivestono, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità succitata, attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto sono revocabili o modificabili per la sopravvenienza concreta di fatti nuovi.

3.3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Concorrono giusti motivi – tenuto conto della complessità e delicatezza della materia del contendere – per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado del giudizio. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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