Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17176 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14447/2019 R.G. proposto da

M.U., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Vito Troiano (PEC vitotroiano.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1326/2019

depositata il 26/03/2019, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione M.U. con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 1 Conv. Di Ginevra del 1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, e 14-17 e denuncia anche l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito tenuto conto della situazione in (OMISSIS);

– il motivo non ha fondamento;

– invero, dalla lettura della gravata sentenza si evincono le fonti informative dalle quali il giudice di appello ha dedotto l’insussistenza di una situazione, in (OMISSIS), tale da fondare il diritto del ricorrente alla invocata protezione (pag. 5 ultimo periodo della sentenza impugnata);

– questa Corte, anche recentemente, ha statuito che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790). Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali indicate in motivazione ((OMISSIS); (OMISSIS)) l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e non più suscettibile di rivalutazione in questa sede;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6 per non essersi il secondo giudice in alcun modo pronunciato in merito alla richiesta di protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– dalla lettura della sentenza impugnata, si evince con chiarezza come il thema decidendum in parola sia stato, sia pur in modo sintetico, a partire dall’ultimo periodo di pag. 6 sino quasi al termine di pag. 8 della sentenza impugnata; in tale capo della decisione la Corte esamina il problema in fatto e in diritto e fornisce, con adeguata motivazione, idonea soluzione allo stesso;

– conseguentemente, il ricorso va integralmente respinto; le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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