Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17176 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12205/2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi

Settembrini n. 30/4, presso lo studio dell’avvocato Chiola Loreto

Antonello, che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato

Bernardini Riccardo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4179/2014, il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto da G.P. e da P.G. in data (OMISSIS), respingendo la domanda della G. di corresponsione di un assegno divorzile a carico del marito.

2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 124/2015, depositata il 26 novembre 2015, rigettava il gravame proposto dalla G., compensando le spese del secondo grado del giudizio. La Corte territoriale accertava, invero, che la appellante prestava la sua attività lavorativa in un settore manuale nel quale vi era un “discreta offerta di lavoro”, e riteneva comprovato che il P. fosse titolare di un modesto reddito da lavoro dipendente, non essendo stato neppure comprovato che il medesimo ricavasse delle entrate dalla sua ulteriore attività di musicista.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso G.P. nei confronti di P.G., affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, Patrrzia G. denuncia la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la saltuaria attività svolta dalla medesima – al momento priva di uno stabile lavoro, essendo stata costretta a licenziarsi dalla Cooperativa presso la quale prestava la sua attività lavorativa – non le consente di mantenere neppure il modesto tenore di vita mantenuto dalla coppia in costanza di matrimonio. La G. lamenta, poi, che il giudice del gravame non abbia effettuato un’effettiva comparazione tra i redditi delle due parti, avendo omesso di valutare che il P. sarebbe proprietario di un immobile, che il medesimo percepirebbe redditi di lavoro dipendente per circa Euro 1.800,00 – 2.000,00, oltre ai proventi della sua attività di musicista.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede, invero, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre diversamente dall’assunto della ricorrente – attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

1.2.2. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, tuttavia, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882; Cass., 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603).

1.2.3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato – con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, non essendo stato, peraltro, neppure dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che, sebbene la G., cinquantenne, sia allo stato priva di lavoro, la medesima conserva, tuttavia, una concreta attitudine – non contestata dalla ricorrente – a prestare un’attività lavorativa manuale in un settore nel quale vi è una “discreta offerta di lavoro”. Di talchè la istante – a giudizio della Corte di merito – si è rivelata in grado di procurarsi, con la sua attività lavorativa. I necessari mezzi di sostentamento.

Il giudice di appello ha, altresì, accertato che il P. – che, tra l’altro, ha costituito un nuovo nucleo familiare ed ha avuto una bambina – è percettore di un reddito modesto, e che mancherebbe la prova che il medesimo ricavi entrate anche dall’attività di musicista. Nè la ricorrente – al di là di generiche allegazioni – ha neppure dedotto di avere apportato in concreto, con la sua attività lavorativa, un contributo alla formazione del patrimonio familiare o a quello dell’altro coniuge, essendo, per contro, emerso dagli atti, e dalle stesse ammissioni della istante, che il tenore di vita della famiglia è sempre stato modesto.

1.2.4. La decisione impugnata si palesa, pertanto, conforme alla norma della L. n. 898 del 1970, art. 5, ed alla lettura che ne ha – di recente – dato la succitata giurisprudenza di questa Corte.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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