Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17175 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11367/2009 proposto da:

G.R. nonchè ROMEO GIGLI SAS in persona del legale

rappresentante, socio accomandatario, entrambi elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso lo studio

dell’avvocato RANIERI Massimo, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCHINI FABIO, NEGRO ETTORE MARIA, giusta

delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VENEZIA 11, presso lo Studio Legale LOVELLS, rappresentato e difeso

da se medesimo unitamente all’avvocato ROLLA FRANCESCA, giusta

procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

A.B., B.A.R., G.M., R.

M.G.M., V.S., P.T., S.

L., F.S., M.C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2924/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 29.1.09,

depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 marzo 2009, ha dichiarato la litispendenza tra a) la causa – pendente in grado di appello, perchè già decisa con sentenza del Tribunale di Milano, sez. spec. proprietà ind., in data 30.6.2008, appellata – promossa da G.R. e dalla s.a.s. Romeo Gigli contro la IT Holding s.p.a., avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2497 c.c. (per mancata presenza sul mercato dei marchi, dal mancato loro sfruttamento, dal discredito subito dallo stilista G.) e la b) causa promossa da D.P.A., nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di IT Holding s.p.a. contro G.R. e la s.a.s. Romeo Gigli e nei confronti di P.T., S.L., A.B., M. C.G., V.S., B.A.R., G.M., R.M.G.M., F.S. al fine di sentir dichiarare ed accertare – previo accertamento incidentale dell’inammissibilità e infondatezza di ogni pretesa avanzata dai convenuti principali G.R. e la s.a.s. Romeo Gigli nei confronti di ITH nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano n. 861 77/2004 – l’infondatezza delle pretese avanzate dai predetti nei suoi confronti e degli altri componenti degli organi sociali di ITH e la condanna ai danni ex art. 96 c.p.c.;

giudizio nel quale si erano costituiti G.R. e la Romeo Gigli s.a.s. proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento della responsabilità del D.P. e dei convenuti ai sensi degli artt. 2043, 2395 e 2497 c.c., per tutti i danni causati loro con la propria condotta e per avere indotto l’inadempimento di Gigli s.a.s..

Contro la predetta sentenza G.R. e la Romeo Gigli s.a.s.

hanno proposto istanza di regolamento necessario di competenza chiedendone la cassazione per tre motivi.

La difesa di D.P.A. ha depositato scritture difensive.

Osserva:

p.2.- Con i tre motivi posti a fondamento dell’istanza di regolamento i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., e formulano i seguenti quesiti 1) Si assuma come premessa: una causa instaurata da Tizio e Caio contro una società ha per oggetto l’accertamento della responsabilità di tale società ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per aver indotto all’inadempimento una società interamente controllata che con essi Tizio e Caio aveva un rapporto contrattuale.

Un’altra causa è stata instaurata dai medesimi Tizio e Caio contro gli amministratori ed i sindaci della società controllante ed ha per oggetto l’accertamento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., per aver causato l’inadempimento della società controllata.

Si chiede alla Corte se in una fattispecie quale quella sommariamente sopra descritta si applichi la regola di diritto auspicata dai ricorrenti, secondo cui non sussiste litispendenza tra la causa instaurata contro la società ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e la causa instaurata contro gli amministratori e sindaci della stessa società ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., trattandosi di cause diverse per mancanza di identità di parti, in luogo della diversa regola adottata nella sentenza impugnata, che ha ravvisato un rapporto di litispendenza fra le due cause sulla base dei principi di immedesimazione organica delle società di capitali.

2) Si assuma come premessa: una causa instaurata da Tizio e Caio contro una società, che ha per oggetto l’accertamento della responsabilità di tale società ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è pendente avanti al Tribunale di Milano. Un’altra causa è stata instaurata dai medesimi Tizio e Caio contro gli amministratori ed i sindaci di quella società, ha per oggetto l’accertamento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., ed era pure pendente avanti al Tribunale di Milano.

Si chiede alla Corte se in una fattispecie quale quella sommariamente sopra descritta si applichi la regola di diritto auspicata dai ricorrenti, secondo cui non sussiste litispendenza tra la causa instaurata contro la società e la causa instaurata contro gli amministratori e sindaci della stessa società, quando le cause siano pendenti avanti al medesimo ufficio giudiziario, in luogo della diversa regola adottata nella sentenza impugnata, che ha ravvisato un rapporto di litispendenza fra le due cause, pendenti avanti a sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario.

3) Si assuma come premessa: una causa instaurata da Tizio e Caio contro una società, che ha per oggetto l’accertamento della responsabilità di tale società ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è pendente avanti al Tribunale di Milano. Un’altra causa è stata instaurata dai medesimi Tizio e Caio contro gli amministratori ed i sindaci di quella società, ha per oggetto l’accertamento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., è stata definita con sentenza del medesimo Tribunale di Milano, avverso la quale è stato interposto appello avanti alla Corte di Milano.

Si chiede alla Suprema Corte se in una fattispecie quale quella sommariamente sopra descritta si applichi la regola di diritto auspicata dai ricorrenti, secondo cui non sussiste litispendenza tra la causa instaurata contro la società e la causa instaurata contro gli amministratori e sindaci della stessa società, quando le cause siano pendenti l’una in primo grado e l’altra in grado di appello, in luogo della diversa regola adottata nella sentenza impugnata, che ha ravvisato un rapporto di litispendenza fra le due cause, ritenendo di considerare non rilevante l’interposizione dell’appello nelle more del procedimento.

p.3.- Il terzo motivo di ricorso appare manifestamente fondato alla luce del principio consolidato secondo il quale analogamente a quanto già deciso dalle Sezioni unite con riferimento al rapporto di continenza fra cause, il quale è idoneo ad incidere sulla competenza, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., solo quando i rispettivi procedimenti siano pendenti nello stesso grado, ricorrendo, in caso contrario, una ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (Sez. U., Sentenza n. 6179 del 09/12/1985) – non sussiste litispendenza fra due cause fra le stesse parti quando esse pendano in gradi diversi, potendo in tal caso ricorrere, eventualmente, un’ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. (Sez. 3, Ordinanza n. 8833 del 18/06/2002).

D’altra parte, nella fattispecie decisa dal provvedimento impugnato, manca, altresì, il presupposto dell’identità soggettiva delle parti, vertendo una causa nei confronti della società e l’altra nei confronti degli amministratori solidalmente responsabili ex art. 2395 c.c..

Invero, in tema di azione ex art. 2395 c.c., in relazione alla distinta responsabilità della società, non assume rilevanza neppure la proposizione della domanda contro la totalità degli amministratori, posto che la condotta illecita dei medesimi non cessa di essere tale e produttiva dell’obbligo di risarcimento anche nel caso che essa sia esecutiva di una deliberazione del consiglio e sia anche approvata dall’assemblea dei soci. L’esistenza di tale approvazione, infatti, comporterà soltanto il concorso di un’azione di responsabilità contro la società (Sez. 1^, Sentenza n. 2242 del 17/08/1966). In tale ipotesi si verificherebbe un caso di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., e mai di litisconsorzio necessario, non facendo sorgere l’obbligazione solidale passiva un rapporto unico ed inscindibile fra i debitori, neppure sotto il profilo della dipendenza delle cause (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 14558 del 30/05/2008).

inoltre, è da escludersi (per mancata identità di petitum) la litispendenza tra cause aventi ad oggetto, rispettivamente, il mero accertamento negativo della sussistenza di una obbligazione, e l’accertamento della sussistenza e della validità della medesima obbligazione nonchè la richiesta di condanna della controparte all’adempimento (ovvero al risarcimento dei danni da inadempimento) (Sez. U., Sentenza n. 5295 del 28/05/1998), come ritenuto, invece, dalla sentenza impugnata.

Qualora si condividano i rilievi innanzi esposti il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p.4. – il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del terzo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti. Va soltanto aggiunto che la presente causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Milano dopo essere stata introdotta dinanzi al Tribunale di Isernia, il quale ha dichiarato la continenza con la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano con sentenza impugnata con istanza di regolamento dichiarata inammissibile da questa Corte.

La sentenza dichiarativa della litispendenza deve essere, quindi, cassata e il Tribunale di Milano va dichiarato competente per la prosecuzione del giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del resistente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso dichiarando assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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