Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17175 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14118/2019 R.G. proposto da:
S.E.U., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Pasquale Napolitano (PEC
Pasquale.napolitano.avvocatiavellino.pec.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1025/2018
depositata il 23/02/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione S.E.U. con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8, art. 14, lett. c); il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs.n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), lett. a), b), c), artt. 4 e 5 art. 19; il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
– i motivi possono trattarsi congiuntamente, e risultano tutti inammissibili;
– gli stessi sono infatti svolti e articolati con riguardo alle ragioni poste dalla Commissione territoriale a base del rigetto dell’istanza del richiedente; essi non si confrontano quindi con le rationes decidendi della sentenza gravata, le quali pertanto resistono all’impugnazione;
– in particolare, poi, nessuno dei due motivi colpisce la ratio decidendi centrale della pronuncia gravata, fondata sull’avere il richiedente posto alla base della propria fuga dal paese d’origine “l’indigenza e la precarietà economica” (pag. 3 – terzo capoverso, sentenza impugnata);
– pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021