Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17175 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8663/2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sant’Agatone

Papa n. 50, presso lo studio dell’avvocato Mele Caterina, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del commissario pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove

n. 21, presso lo studio dell’avvocato Rocchi Rosalda, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

T.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 26,

presso lo studio dell’avvocato Pieretti Maria Cristina, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 20274/2012, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da T.B. nei confronti di C.E. diretta ad ottenere l’accertamento della sua comproprietà al 50% degli immobili siti in (OMISSIS), con annesso locale studio, in quanto acquistati con il coniuge C.E. in regime di comunione legale dei beni, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la emananda sentenza. Il Tribunale rigettava, invece, la domanda attorea di restituzione di somme per lavori eseguiti negli immobili, nonchè la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni per l’omessa annotazione del regime di separazione dei beni.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 586/2016, notificata il 3 febbraio 2016, rigettava sia l’appello principale proposto dal C. che l’appello incidentale proposto dalla T.. La Corte territoriale riteneva non perfezionata una scelta dei coniugi a favore del regime di separazione dei beni, nella forma di cui all’art. 162 c.c., e ribadiva l’assunto del Tribunale circa la mancanza di prove che gli esborsi dedotti dalla T. fossero riconducibili a lavori di ristrutturazione dei suddetti immobili.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso C.E. nei confronti di T.B. e di Roma Capitale, affidato a sei motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va rilevata la fondatezza dell’eccezione proposta dalla controricorrente T. – di tardività della produzione dei documenti nn. 3, 4, e 5 (dichiarazione al curatore dell’eredità giacente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio), non prodotti nel giudizio di appello, come è incontroverso tra le parti.

Nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa. Per far valere tali documenti, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini per la loro produzione, la parte che ne assuma la decisività può esperire, invero, esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3 (Cass., 12/07/2018, n. 18464; Cass., 20/02/2020, n. 4415).

2. Nel merito va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, C.E. denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto, nel decidere la controversia in secondo grado, delle sentenze del Tribunale di Roma nn. 10850/2012 e 14019/2012, e della sentenza della Corte d’appello n. 1335/2013 (tutte allegate al ricorso), prodotte nel giudizio di secondo grado (memoria documenti h) ed i) allegati), con l’attestazione del passaggio in giudicato. Da tali decisioni si desumerebbe – secondo l’istante – che gli immobili di (OMISSIS) apparterrebbero per 1/5 alla T. e per 4/5 al C., e che l’immobile di (OMISSIS) apparterrebbe per 1/3 alla T. e per 2/3 al C..

L’omessa valutazione del giudicato – integrante la denunciata violazione dell’art. 2909 c.c. – desumibile dalle prove documentali prodotte avrebbe indotto, pertanto, la Corte territoriale ad affermare erroneamente che i predetti immobili apparterrebbero per la metà alla T., poichè acquistati in regime di comunione legale con il marito.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. In materia di valutazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, invero, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell’art. 2909 c.c., ovvero del vizio di motivazione nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è possibile solo nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato (Cass. Sez. U., 28/04/1999, n. 277; Cass., 12/12/2006, n. 26523).

Per converso, in tema di impugnazioni avverso la sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 e non ricorso per cassazione. Ed invero, l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicchè nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (Cass., 23/05/2019, n. 13987; Cass., 04/11/2015, n. 22506).

2.2.2. Nel caso concreto, le pronunce dalle quali risulterebbe il giudicato sono state tutte emesse negli anni 2012 e 2013, laddove la sentenza di appello, impugnata in questa sede, è stata depositata il 29 gennaio 2016, sicchè – per le ragioni suesposte – il rimedio proponibile è la revocazione e non il ricorso per cassazione, che va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Con il secondo motivo di ricorso, C.E. denuncia la violazione dell’art. 159 c.c., art. 162 c.c., comma 2 e art. 111 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che nell’atto di celebrazione del matrimonio non fosse ravvisabile una comune dichiarazione dei coniugi – equipollente alla convenzione mediante atto pubblico – concernente la scelta del regime di separazione dei beni. Ed infatti, a parere dell’istante, avendo le parti fatto ricorso al matrimonio per procura ex art. 111 c.c., il latore della volontà nuziale del C. avrebbe rivestito il ruolo di un mero nuncius che si limita a consegnare l’atto contenente la dichiarazione di volontà dell’interessato. Il medesimo non avrebbe, pertanto, dovuto rendere a sua volta – come erroneamente affermato dalla Corte d’appello, secondo la quale resterebbe “imprescindibile la relativa dichiarazione del nuncius nell’atto di celebrazione” – un’ espressa dichiarazione di opzione per il regime patrimoniale della separazione dei beni, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di un rappresentante.

Sicchè, avendo la T. aderito a tale richiesta, come sarebbe desumibile dalla dichiarazione dell’Ufficiale dello stato civile, contenuta nell’atto di matrimonio, secondo cui “la qui presente T.B. (…) a sua volta mi fa la medesima richiesta”, vi sarebbe stata la comune dichiarazione dei nubenti circa il regime patrimoniale della separazione dei beni.

3.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.2.1. Sotto il primo profilo, va osservato che la procura ad nubendum, costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all’Ufficiale dello stato civile ed uno strumento di manifestazione del consenso degli stessi, che deve essere espresso mediante il procuratore (Cass., 14/02/1975, n. 569). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, per contro, accertato – con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, tanto più che il ricorrente non ha dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che nessun accordo delle parti si è espressamente perfezionato nell’atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire – ai sensi dell’art. 162 c.c. – di ritenere che le stesse abbiano inteso derogare al regime legale di comunione dei beni (art. 159 c.c.).

3.2.2 Sotto un ulteriore profilo, va rilevato che il motivo in esame difetta, altresì, di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo il ricorrente trascritto l’intero atto di celebrazione del matrimonio, onde consentire alla Corte di delibare l’esistenza dell’ipotetica volontà espressa anche dalla T. di optare per il regime di separazione dei beni. La sola frase riportata nel motivo di ricorso secondo cui all’Ufficiale di stato civile è stata formulata la richiesta del nuncius latore della procura “di unire in matrimonio il Dottor C. con la “qui presente T.B. la quale a sua volta mi fa la medesima richiesta” – appare, invero, chiaramente riferibile alla sola richiesta di celebrazione del matrimonio.

Il fatto che la procura dello sposo contenesse anche la scelta peraltro neppure dichiarata dal procuratore – del regime della separazione dei beni non è certamente sufficiente, in mancanza di un’espressa adesione al riguardo della sposa, a far ritenere perfezionato un consenso dei nubenti in relazione al regime patrimoniale della famiglia, tenuto conto che dal combinato disposto degli artt. 159 e 162 c.c., si evince, inequivocabilmente, che a tal fine si richiede una “convenzione”, ossia un accordo bilaterale.

La censura sotto tale profilo si palesa, pertanto, inammissibile.

4. Con il terzo motivo di ricorso C.E. denuncia la violazione degli artt. 215,2729 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. L’istante censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto – violando anche il giudicato formatosi sul punto per effetto delle pronunce suindicate – che il comportamento successivo alla celebrazione del matrimonio, posto in essere dalla T., la quale cinque giorni dopo aveva acquistato l’immobile di cui al civico (OMISSIS) per 1/3, non possa rivestire la valenza di una prova presuntiva, ex art. 2729 c.c., attesa la necessità di una forma scritta ad substantiam degli accordi relativi al regime patrimoniale della famiglia. La Corte di merito non avrebbe tenuto, inoltre, conto del fatto – desumibile anche dalla dichiarazione della T. del 27 aprile 1982 – che, ai sensi dell’art. 215 c.c., i coniugi possono anche conservare la titolarità esclusiva – in tutto o in parte – di alcuni cespiti acquistati durante il matrimonio, nonostante abbiano optato per il regime della comunione legale dei beni.

4.2. Il mezzo è infondato.

4.2.1. Sulla non deducibilità in questa sede del giudicato e sulla inammissibilità della produzione della dichiarazione del 27 aprile 1982 si è già detto in precedenza.

4.2.2. Per quanto concerne il merito della censura, va osservato che i coniugi in regime patrimoniale di comunione legale – che nella specie, come dianzi detto, risulta dalla mancanza di un’espressa convenzione in deroga – al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista. Non è, per converso, sufficiente al riguardo una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi (Cass., 24/02/2004, n. 3647).

4.2.3. Ne discende che nel caso concreto nessun rilievo assume, ai fini di escludere il regime della comunione legale, il fatto che negli atti di acquisto summenzionati la T. abbia dichiarato di acquistare per una quota inferiore a quella che le sarebbe spettata secondo il regime della comunione legale. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

5. Con il quarto motivo di ricorso, C.E. denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. La Corte d’appello, ad avviso dell’esponente, avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello nel quale l’istante aveva dedotto che le parti, nell’atto del 1989 per notaio P., avevano dichiarato che “successivamente alla data del loro matrimonio non vantano rimborsi o restituzioni di cui all’art. 192 c.c.”. La Corte avrebbe dovuto inferirne che “se non c’erano restituzioni delle parti alla comunione non vi era stata comunione ma separazione dei beni”, sicchè il richiamo dell’art. 192 c.c., nella convenzione del notaio P. costituirebbe “la conferma che gli acquisti precedenti erano stati effettuati dalle parti ai sensi dell’art. 215 c.c.”.

Il giudice di secondo grado avrebbe, peraltro, anche omesso di valutare il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal “richiamo dell’art. 192 c.c., nella convenzione del 1989”.

5.2. Il motivo è inammissibile.

5.2.1. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra, invero, la violazione dell’art. 112 c.p.c. – deducibile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, e neppure con il vizio di violazione di legge (Cass., 16/03/2017, n. 6835; Cass., 12/10/2017, n. 23930).

5.2.2. Nè coglie nel segno il riferimento all’omesso esame della convenzione del 1989, dalla quale si desumerebbe l’inesistenza del regime di comunione legale dei coniugi. Il mancato esame di un documento può essere, per vero, denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150).

Nel caso di specie, per contro, deve rilevarsi che, non solo il ricorrente non ha trascritto nei punti essenziali il documento in questione (peraltro genericamente indicato come “convenzione del 1989”), nel rispetto del principio di autosufficienza, onde consentire alla Corte di accertare se effettivamente si tratti di una convenzione derogatoria del regime legale della comunione dei beni, ma altresì che dalla sola frase trascritta si evince, bene al contrario, un riferimento all’art. 192 c.c., norma dettata proprio in tema di comunione dei beni, risultandone, dunque, confermata siffatta opzione. Ne deriva la inaccoglibilità della doglianza anche sotto tale profilo.

6. Con il quinto motivo di ricorso, C.E. denuncia la violazione degli artt. 2730,2735 e 219 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Lamenta l’esponente che la Corte territoriale non abbia attribuito valenza alcuna alle dichiarazioni confessorie rese dalla T., contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 dicembre 2015, nella quale la medesima avrebbe dichiarato di essere proprietaria degli immobili suindicati per una quota inferiore a quella che le sarebbe spettata per effetto della comunione legale. D’altro canto, soccorrerebbe altresì, al riguardo, anche la norma dell’art. 219 c.c., a tenore della quale “il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene”.

6.2. Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

6.2.1. La doglianza non coglie, invero, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte d’appello ha negato qualsiasi efficacia probatoria non solo ai comportamenti delle parti successivi alla celebrazione del matrimonio, ma anche al giuramento ed alla confessione, venendo in rilievo una convenzione che richiede la forma scritta a pena di nullità, ex artt. 159 e 162 c.c.. La censura, sotto tale profilo, è, pertanto, inammissibile (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

6.2.2. Per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 219 c.c., poi, il mezzo è palesemente infondato, dovendo rilevarsi che la norma invocata concerne il regime di separazione dei beni come si desume dall’intestazione della sezione V del capo VI del libro I del codice – nella specie correttamente d’appello per le ragioni un precedenza esposte.

7. Con il sesto motivo di ricorso, C.E. denuncia la violazione degli artt. 115 e 91 c.p.c..

7.1. L’istante si duole della condanna – “senza alcuna argomentazione” – alle spese del giudizio di appello, operata dalla Corte a favore di Roma Capitale, evocata dall’odierno ricorrente in giudizio per la mancata annotazione del regime di separazione dei beni nel registro di matrimonio.

7.2. Il motivo è infondato.

7.2.1. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere – per vero – sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, enunciata dall’art. 91 c.p.c. (Cass., 23/02/2012; Cass., 02/04/1979, n. 1868).

7.2.2. Nel caso di specie, lo stesso istante afferma che la condanna alle spese “è la conseguenza del rigetto della riconvenzionale in primo grado (con la quale era stata disattesa la domanda nei confronti del Comune di Roma, sul presupposto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio il Ministero dell’interno) e dell’appello proposto dal Dott. C.. Per cui la censura è del tutto destituita di fondamento.

8. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della controricorrente T.B., in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed, in favore del controricorrente Roma Capitale, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza/ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA