Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17174 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 16/06/2021), n.17174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13332/2019 R.G. proposto da:

S.K.R., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Anna Moretti (PEC anna.Moretti.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4603/2018

depositata il 24/10/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito al fine dell’eventuale (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la Corte di merito reso motivazione apparente e aver omesso un approfondimento circa la situazione generale in (OMISSIS) e in (OMISSIS);

– il secondo motivo di doglianza censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di merito omesso l’analisi della situazione esistente nel Paese d’origine dell’istante senza considerare rilevanti ai fini di valutare il rischio in caso di ritorno di “danno grave alla vita”, i comportamenti che provengono anche indirettamente dallo Stato di origine;

i motivi, strettamente connessi tra di loro, possono esaminarsi congiuntamente e sono complessivamente fondati;

invero, a fronte delle fonti informative citate in appello e trascritte in ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza (pag. 9 e 10), era onere della Corte di merito indicare le fonti di diverso segno ritenute più attendibili, complete e aggiornate che l’avevano condotta a diversa decisione;

– è infatti costante la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la quale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020) nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente;

– specificamente, si è precisato (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019) che ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto;

– la sentenza gravata, sotto questo profilo, ha quindi reso motivazione apparente; essa si limita a osservare che “peraltro non risulta che in (OMISSIS) vi sia una situazione di violenza indiscriminata tale da integrare il fondato ed attuale timore per il sig. S. in caso di suo rientro in patria;…” senza minimamente indicare, nè riportate nè riassumere quanto al loro contenuto le fonti normative dalla quali si è tratta tale indicazione;

– conseguentemente, i motivi ridetti vanno accolti;

– il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere omesso la Corte di merito la valutazione comparativa effettiva tra le condizioni del Paese d’origine e l’attuale condizione socio-lavorativa del ricorrente;

– alla luce della decisione sui motivi primo e secondo che precedono, il terzo mezzo di gravame è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;

– pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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