Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17174 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO

ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

L’AREA LEGALE TERRITORIALE DI ROMA, rappresentata e difesa dagli

avvocati URSINO ANNA MARIA e CLAVELLI ROSSANA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2007 R.G.N. 1785/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da R. L. nei confronti della spa Poste Italiane per l’annullamento della sanzione disciplinare della multa di due ore inflittagli l’8 luglio 2004. La Corte escludeva preliminarmente la nullità della sanzione, disattendendo la tesi del lavoratore il quale lamentava di essere stato sentito, non già dove lo stesso prestava servizio, ma presso l’ufficio delle risorse umane nel centro della città, un’ora dopo la fine dell’orario di lavoro; indi, quanto al merito, affermava essere pacifico che il R. si era rifiutato di coprire la quota della c.d. “areola” e cioè della zona di un collega, e che non competeva alla società, ma al lavoratore interessato, per escludere la illegittimità del rifiuto, dimostrare che in quella giornata sarebbe stato superato l’orario settimanale di 36 ore. La Corte adita riteneva congrua la sanzione, tenendo conto del fatto che la stessa era stata in realtà irrogata anche per altro episodio non considerato nel processo, perchè il rifiuto di esecuzione di un ordine di servizio è sanzionata dal codice disciplinare in misura più grave, ossia con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni. Contro questa sentenza il soccombente ricorre con tre motivi. Resiste la spa Poste Italiane con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo, denunciando violazione degli artt. 2106, 115 e 1375 cod. civ, e della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè difetto di motivazione, sostiene il ricorrente che la convocazione del lavoratore per fornire le giustificazioni dovrebbe avvenire nel luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro.

Il motivo è infondato, giacchè, in primo luogo, la pretesa non trova sostegno in alcuna norma di legge, nè si indicano previsioni in tal senso da parte del CCNL. Inoltre, nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 citato, l’obbligo del datore è quello di garantire al lavoratore la possibilità di rendere le giustificazioni, obbligo che indubbiamente nella specie è stato osservato, mentre non si ravvisa quello ulteriore di consentirglielo con le modalità per lui più agevoli ( nello stesso senso Cass. n. 9770/2011).

Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 cod. civ., ove si sostiene che incombeva al datore l’onere di dimostrare che, nel giorno della richiesta inadempiuta, era stato superato il limite massimo di 36 ore settimanali. Ed infatti, posto che era pacifico che la prestazione non era stata resa, gravava sul ricorrente l’onere di dimostrare che il suo rifiuto non costituiva inadempimento parziale della prestazione lavorativa, ma che era legittimo essendo stato superato l’orario settimanale (cfr. nello stesso senso Cass. n. 550 del 2011).

Infondato è anche il terzo motivo, con cui, lamentando violazione degli artt. 2106 e 2104 cod. civ. e difetto di motivazione, si ascrive alla sentenza di avere ritenuto proporzionata la sanzione, ancorchè la medesima fosse stata irrogata in quella misura anche tenendo conto di un ulteriore inadempimento, ossia il rifiuto di partecipazione ad un corso di formazione, che non era stato considerato in causa.

La sentenza impugnata ha infatti ben motivato il giudizio di proporzionalità, affermando che la irrogazione della multa di due ore si doveva ritenere ben congrua, anche escludendo l’altro inadempimento, giacchè il rifiuto di esecuzione di un ordine di servizio è sanzionato dal codice disciplinare con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni, e quindi in misura ben più grave, rispetto a quella irrogata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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